Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30159 del 15/12/2017
Civile Sent. Sez. 5 Num. 30159 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24702/2012 R.G. proposto da
Pettinari Graziella e Pettinari Ugo,
rappresentati e difesi
dall’Avv. Romano Sibilla e dall’Avv. Giuseppe Grillo, elettivamente
domiciliati presso lo studio dei medesimi in Roma, viale Nomentana
n. 251, per procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
Agenzia delle entrate,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 58/1/11 depositata il 12 gennaio 2011.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 novembre
2017 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Giovanni Giacalone, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso;
Data pubblicazione: 15/12/2017
udito l’Avv. Beatrice Gaia Fiduccia per l’Agenzia delle entrate che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Graziella Pettinari e Ugo Pettinari impugnavano l’avviso di
liquidazione dell’imposta complementare di registro loro notificata a
titolo di rettifica del valore degli immobili ad essi pervenuti ed
La sentenza di annullamento, pronunciata in primo grado, è stata
riformata in appello nella contumacia dei contribuenti, i quali
ricorrono tardivamente per cassazione sulla base di due motivi,
assumendo, agli effetti dell’art. 327, secondo comma, c.p.c., di non
aver avuto conoscenza del processo d’appello a causa della nullità
della notifica dell’atto di gravame.
Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 53, 20, 16, d.lgs.
n. 546 del 1992, 149 c.p.c., 4 e 7, I. n. 890 del 1982, nonché degli
artt. 99 e 101 c.p.c., doglianza che reitera per error in procedendo
in relazione alle medesime norme con il secondo motivo.
1.1. Le doglianze, logicamente connesse e, dunque, da esaminare
unitariamente, hanno ad oggetto la nullità della notifica dell’atto di
appello proposto dall’Agenzia delle entrate, asseritamente non
ricevuto dall’apparente destinatario, sì da legittimare il ricorso
tardivo per cassazione.
2.
I motivi, peraltro, sono infondati, sicché il ricorso è
inammissibile.
2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza, in caso di notificazione
nulla (e non inesistente), per poter proporre l’impugnazione tardiva
di cui all’art. 327, secondo comma, c.p.c.
«la parte rimasta
contumace è tenuta a dimostrare non solo la causa di nullità della
notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma anche il fatto
che, a causa di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza
2
oggetto di un atto di donazione e divisione.
dell’atto e del conseguente processo» (Cass. 20 novembre 2012, n.
20307, Rv. 624498; Cass. 30 settembre 2015, n. 19574, Rv.
637215).
2.2. Nella specie tale onere non è stato soddisfatto dai ricorrenti.
Essi assumono, infatti, che la firma del loro difensore domiciliatario
in primo grado (Rag. Giorgio Argenti) per come appare riferita al
dell’atto d’appello effettuata all’indirizzo di domicilio eletto (in
Bracciano al viale Odescalchi n. 16) non appartiene, in realtà, al
domiciliatario medesimo.
Va peraltro ricordato che, in caso di notifica postale, qualora l’atto
sia stato consegnato presso l’indirizzo del destinatario e il
consegnatario abbia apposto la firma – ancorché illeggibile o
apparentemente apocrifa – nello spazio dell’avviso di ricevimento
relativo alla «firma del destinatario», l’avviso stesso fa prova della
consegna al destinatario sino a querela di falso (Cass. 31 luglio
2015, n. 16289, Rv. 636147; Cass. 4 febbraio 2014, n. 2421, Rv.
630308).
Orbene, gli odierni ricorrenti si sono limitati ad asserire
genericamente di aver proposto querela di falso in via principale
(pagg. 18 e 24 del ricorso), senza, tuttavia, allegare l’atto di
querela e neppure menzionare i relativi estremi di presentazione.
Ne deriva che – non risultando la nullità della notifica dell’atto di
gravame riguardo alla quale il giudice d’appello sarebbe incorso
nella violazione di legge e nell’error in procedendo denunciati – i
motivi sono infondati ed è inammissibile il ricorso tardivo.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti a
rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di
3
«destinatario» sugli avvisi di ricevimento della notifica postale
legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre spese
prenotate a debito.
Deciso in Roma, il 16 novembre 2017
Il Presidente