Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30158 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30158
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.M.M. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI
elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA QUINTILIO VARO 133, presso lo studio
dell’Avvocato GIULIANI ANGELO, che li rappresenta e difende, giuste
deleghe in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del
Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. Cron. 3288 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
09/02/2009, depositato il 27/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che, con il decreto impugnato la Corte di merito ha accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta dai ricorrenti;
che contro il decreto le parti attrici hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi con i quali lamentano che il decreto abbia fissato la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè da quella della domanda e la violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese;
che l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
Diritto
RITENUTO IN DRITTO
che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio;
che il primo motivo è fondato in virtù del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, dal carattere indennitario dell’obbligazione in oggetto discende che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, in base alla regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria (Cass. n. 8118, n. 5672 e n. 787 del 2009; n. 8712 del 2006; n. 7389 del 2005;
v. anche Cass. n. 2248 del 2007);
che l’accoglimento del motivo comporta la cassazione del decreto limitatamente alla parte relativa all’omessa attribuzione degli interessi legali – assorbito il secondo motivo, occorrendo comunque procedere alla riliquidazione delle spese del giudizio – e la causa può essere decisa nel merito, sussistendone i presupposti, mediante attribuzione degli accessori a far data dalla domanda;
che l’esito complessivo della lite induce il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità in ragione di 2/3.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti gli interessi legali sulla somma liquidata per indennizzo dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.376,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario;
che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 1, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011