Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30158 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso 27473-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATI, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.S.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE

MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato ELVIRA DE SANTIS, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2095/2017 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 11/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARTA.

Fatto

RITENUTO

che:

p. 1. L’Agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2095/17 dell’11 aprile 2017, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento catastale notificato a S.S.L. in relazione ad un immobile abitativo di sua proprietà sito in (OMISSIS) (microzona residenziale (OMISSIS)), e fatto oggetto di revisione parziale di classamento e rendita ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998 e della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’avviso di accertamento in questione non fosse sufficientemente motivato perchè: – privo del riferimento al fatto che si trattasse di un immobile al quale la stessa amministrazione finanziaria aveva nel dicembre 1999 attribuito, in esito a procedura Docfa, la categoria A3 e la classe 2; – privo della indicazione degli elementi di miglioramento valutativo (sopravvenuti al suddetto classamento, oppure indebitamente pretermessi in occasione di questo) che dovevano giustificare, L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, l’elevazione della classe da 2 a 4.

Resiste con controricorso e memoria la S.S..

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e L. n. 241 del 1990, art. 3. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto carente di motivazione l’avviso di accertamento catastale in questione, nonostante che esso: – si basasse su un criterio legale di revisione diverso e sopravvenuto a quello posto a fondamento della procedura Docfa del dicembre 1999; – facesse assorbente riferimento agli elementi fattuali del nuovo classamento, “quali la descrizione della microzona, l’indicazione delle trasformazioni urbanistiche intervenute, la definizione della categoria e della classe oltre all’indicazione degli immobili posti a comparazione”.

p. 2.2 Il ricorso è inammissibile per almeno due concorrenti ragioni.

In primo luogo, esso è interamente basato sull’affermata adeguatezza della motivazione dell’avviso di riclassamento dedotto in giudizio, ma quest’ultimo atto non viene trascritto nel ricorso per cassazione (quantomeno nelle parti essenziali ai fini della decisione), e neppure risultaa questo allegato. Non risulta depositato agli atti del giudizio di cassazione, da parte dell’agenzia delle entrate ricorrente, alcun fascicolo dedicato ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), contenente l’atto impositivo della cui motivazione dovrebbe ragionarsi.

Ciò preclude la disamina della questione nell’ambito di un procedimento come quello di legittimità – per sua natura improntato a concentrazione, specificità ed autosufficienza.

Particolarmente evidente è il difetto del requisito ex art. 366 c.p.c., n. 6); requisito di ordine generale (tra le molte: Cass. S.U. n. 7161 del 25/03/2010; S.U. n. 28547/2008; Cass. n. 124 del 04/01/2013; Cass. n. 7455 del 25/03/2013 ed innumerevoli altre) che deve sussistere, in quanto tale, anche in materia tributaria ed indifferentemente nei confronti tanto del contribuente quanto dell’ente impositore.

Si è, a quest’ultimo proposito, affermato – proprio con particolare riguardo alla correlazione tra il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione e la doglianza sulla idoneità contenutistica e di motivazione dell’atto tributario impugnato – che: “in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto legittima una cartella di pagamento ove sia stata omessa la trascrizione del contenuto dell’atto impugnato, restando precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente. (Cass. n. 16010 del 29/07/2015); e, inoltre, che: “nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento (nella specie, risultante “per relationem” ad un processo verbale di constatazione) è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento” (Cass. n. 9536 del 19/04/2013).

Come detto, nel caso di specie l’avviso di classamento (che ha natura amministrativa e non processuale) non solo non risulta trascritto nel ricorso, ma (pur volendosi accedere al meno rigoroso criterio di “localizzazione” dell’atto) neppure risulta a questo allegato o quantomeno in esso indicato negli estremi della sua produzione in giudizio e nelle condizioni di sua immediata reperibilità all’interno del fascicolo di legittimità.

In secondo luogo, il ricorso registra anche la mancata attinenza alla ragione decisoria adottata dalla CTR perchè, indipendentemente dal sopravvenire della nuova disciplina legislativa di revisione del classamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, quest’ultima ha rilevato come l’avviso di accertamento in questione fosse carente di motivazione sul dato fattuale, essenziale e contingente, costituito dalla mancata indicazione di elementi di miglioramento valutativo rispetto al dicembre 1999, data della previgente classificazione in base a Docfa. Sicchè, secondo il giudice di appello, anche il classamento sulla base dei nuovi criteri di microzona non poteva prescindere dalle caratteristiche fattuali riconosciute all’immobile dalla stessa amministrazione finanziaria nella data, non particolarmente risalente rispetto all’ultima riclassificazione, della Docfa.

Si tratta di ratio decisoria legata alla peculiarità del caso e neppure censurata dall’agenzia delle entrate.

Le spese vengono poste a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2050,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 12 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 novembre 2019

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