Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30158 del 15/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 30158 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23455/2012 R.G. proposto da
Minnucci Ernesto, Minnucci Rosalinda e Geima Sri,
rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Arseni e dall’Avv. Carlo
Mastropaolo, elettivamente domiciliati in Roma al viale Mazzini n.
11 presso lo studio dell’Avv. Saveria Francesca Caporale, per
procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
Agenzia delle entrate
– intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 113/35/12 depositata il 29 maggio 2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 novembre
2017 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Giovanni Giacalone, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.
FATTI DI CAUSA

Data pubblicazione: 15/12/2017

Ernesto e Rosalinda Minnucci nonché la società Geima Sri,
rispettivamente acquirenti ed alienante in una compravendita di
locali commerciali e artigianali stipulata il 26 giugno 2007,
impugnavano l’avviso di liquidazione dell’imposta complementare
ipotecaria e catastale loro notificato a rettifica del valore dei cespiti,
che, sulla base di perizia UTE, era elevato dalla complessiva misura

euro.
L’impugnazione, accolta in primo grado, era respinta in appello.
I contribuenti ricorrono per cassazione con tre motivi.
L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 13, d.lgs. n. 347 del 1990, 51, d.P.R. n. 131 del 1986 e legge
n. 88 del 1999.
1.1. Il secondo motivo denuncia, con riguardo al medesimo profilo,
la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
1.2. Il terzo motivo censura, con riguardo alle circostanze dedotte
dal contribuente, omessa e insufficiente motivazione in quanto del
tutto pretermesse.
2. I motivi, da esaminare unitariamente in quanto strettamente
connessi, sono fondati: i ricorrenti, infatti, si dolgono, in sostanza,
che il giudice d’appello abbia ritenuto legittima e congrua la
rettifica pur basata unicamente sui dati dell’Osservatorio Mercato
Immobiliare (OMI) trasfusi nella perizia dell’Ufficio Tecnico Erariale,
ciò senza neppure considerare le opposte evidenze di una stima
giurata di parte contribuente.
2.1. Occorre sottolineare, invero, che in tema di imposta di
registro, è onere dell’Amministrazione finanziaria provare in
giudizio l’effettiva sussistenza dei presupposti applicativi del criterio
di rettifica indicato nell’avviso di liquidazione (Cass.

10 dicembre

2006, n. 25624, Rv. 594457; Cass. 25 marzo 2011, n. 6914, Rv.
2

dichiarata di euro 489.000,00 a quella stimata di 1.673.000,00

617324; Cass. 6 giugno 2016, n. 11560, Rv. 640080; Cass. 9
maggio 2017, n. 11270, Rv. 644166).
In tale prospettiva, le quotazioni OMI non costituiscono fonte tipica
di prova, bensì mero strumento di ausilio e indirizzo della
valutazione estimativa, idoneo soltanto a fornire indicazioni di
massima (Cass. 21 dicembre 2015, n. 25707, Rv. 638079).

retroattivo dell’adeguamento unionale operato dall’art. 24 I. n. 88
del 2009, dette quotazioni non hanno mai integrato una
presunzione legale relativa, bensì un semplice indizio, bisognoso
del sostegno di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti (Cass. 12
aprile 2017, n. 9474, Rv. 643928; v. anche Cass. 26 settembre
2014, n. 20429, Rv. 632181, secondo la quale l’intervento operato
con la I. n. 88 del 2009 ha «ripristinato il quadro normativo
anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale
(ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo
al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato
ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in
generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche
sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi,
precise e concordanti”»).
Per contro, la stima dell’UTE è una perizia di parte erariale, sicché il
giudice tributario chiamato a pronunciarsi sulla rettifica basata su
tale perizia non può considerarla di per sé sufficiente a supportare
l’atto impositivo, dovendo invece verificarne la tenuta rispetto alle
contestazioni dell’interessato e dovendo altresì esplicitare le ragioni
di questa verifica (Cass. 8 maggio 2015, n. 9357, Rv. 635264).
2.2. Nella specie, il giudice d’appello ha affermato, da un lato, che i
contribuenti non hanno fornito elementi idonei a vincere la stima
basata sui dati OMI ed ha, dunque, sostanzialmente attribuito a tali
dati un’impropria forza di presunzione legale iuris tantum, così di
fatto invertendo l’onere della prova sulla congruità della rettifica,
3

Del resto, come emerso in tema di redditi d’impresa, per l’effetto

mentre, dall’altro, ha del tutto ignorato gli argomenti esposti dalla
stima giurata di parte contribuente (perizia Ing. De Marco, recante
valore di euro 492.500,00), in tal modo convalidando acriticamente
la stima UTE e, dunque, incorrendo in una palese insufficienza
motivazionale, che ne giustifica la cassazione.
3. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con

diversa composizione per un nuovo esame
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio
in diversa composizione per un nuovo esame.
Deciso in Roma, il 16 novembre 2017

Il Consigliere est.

rinvio, anche per le spese, innanzi alla Commissione competente in

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