Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30157 del 26/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/10/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 26/10/2021), n.30157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4404-2020 proposto da:

U.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato TERESA VASSALLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di VERONA – PADOVA,

in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope

legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4406/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/10/2019 R.G.N. 333/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. cronol. 4406/2019, depositata il 16/10/2019, ha confermato il provvedimento di primo grado che aveva respinto la richiesta di U.I., proveniente dalla (OMISSIS), (OMISSIS), di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria. I giudici di merito rilevavano, in particolare, che, i fatti narrati dal richiedente asilo (sarebbe stato costretto a lasciare il proprio paese per sfuggire alle minacce del proprietario dell’autobus che pretendeva da lui di essere integralmente risarcito dei danni al proprio mezzo, avendo timore di essere vittima di atti ritorsivi e di angherie da parte della polizia locale, da cui sarebbe stato arrestato e torturato per ottenere soddisfazione delle pretese patrimoniali del creditore) erano generici, privi di coerenza e credibilità, coinvolgendo anche le forze dell’ordine in una condotta criminosa non meglio circostanziata e non denunciata, senza individuare gli autori degli atti persecutori, né la frequenza, durata e modalità di tali atti, e la coerenza dei medesimi con motivazioni ancora attuali e tali da giustificare il timore per la propria incolumità. Gli atti di persecuzione, inoltre, si inserivano in una privata vicenda e non erano prospettate le conseguenze inique che sarebbero derivate secondo l’ordinamento del proprio paese dall’impossibilità di risarcire il danno. Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, osservavano, citando plurime fonti aggiornate, che nell’area di provenienza del richiedente non erano presenti situazioni di criminalità diffusa, tensioni etniche o di terrorismo e sommosse assimilabili a conflitto armato da cui potesse derivare una minaccia per il richiedente in caso di rimpatrio. Escludevano, infine, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Avverso la suddetta pronuncia il richiedente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce difetto di istruttoria e mancata valutazione complessiva degli elementi a disposizione del giudice di prime cure.

2. Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione sul punto della valutazione di credibilità che, seppur ritenuta parziale, avrebbe potuto essere valorizzata per il riconoscimento della protezione residuale.

3. La terza doglianza deduce violazione ed errata interpretazione di legge sul punto della concessione della protezione residuale, con riguardo alla valutazione della vulnerabilità.

4. Rileva la Corte l’inammissibilità del ricorso per assoluta genericità delle doglianze. Il primo motivo, pur lamentando genericamente un deficit istruttorio, non censura specificamente gli elementi che si assumono trascurati o non correttamente valutati in sede istruttoria. Il secondo e il terzo motivo, pur dolendosi del mancato riconoscimento della protezione umanitaria in ragione della mancata considerazione del percorso integrativo in Italia, omettono, tuttavia, di indicare specificamente, corredando le doglianze di adeguate allegazioni nei termini richiesti dagli oneri di autosufficienza del ricorso, gli elementi dai quali i giudici avrebbero dovuto trarre l’esistenza di tale integrazione.

5. Nessun provvedimento deve essere adottato in punto di liquidazione delle spese, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della controparte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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