Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30156 del 21/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 21/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 21/11/2018), n.30156
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24082-2017 proposto da:
AGF IMMOBILIARE SRL” in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 6,
presso lo studio dell’avvocato DANTE PICCA, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1920/49/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 02 marzo 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese scritte, la società contribuente impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa alla impugnativa di un avviso d’accertamento per Ires e altro 2008, dove si è fatta questione del mancato invio alla società appellata odierna ricorrente, che era ritualmente costituita nel giudizio di secondo grado, dell’avviso trattazione udienza e ciò dal D.Lgs.. n. 546 del 1992, ex art. 31.
La società ricorrente deduce la violazione del D.Lgs.. n. 546 del 1992, art. 31, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, la segreteria della Commissione tributaria regionale ha omesso di comunicare alla parte appellata (odierna ricorrente), ritualmente costituita, ex art. 31 cit., richiamato per il giudizio d’appello dal successivo art. 61, l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, e nonostante ciò, l’udienza fu trattata e decisa da parte dei giudici d’appello in assenza dell’appellante, con evidente violazione del contraddittorio e pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa dell’appellante.
Il motivo di censura è fondato.
E’, infatti, insegnamento di questa Corte, che “Nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche al giudizio di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata” (Cass. ord. n. 1786/16, 11487/13, 13654/11).
Nel caso di specie, la mancata comunicazione della data di fissazione dell’udienza è riscontrata per tabulas da apposita schermata della CTR Campania, pertanto, i giudici d’appello si sono discostati dai superiori principi di diritto
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, alla Camera di consiglio, il 11 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018