Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30156 del 15/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 30156 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16253/2012 R.G. proposto da
Residenziale della costa di Barbieri Edoardo & C. Snc,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Gorgoni e Alessandra
Flaùti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in
Roma, via G. Avezzana n. 31, per procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 67/11/11 depositata il 16 giugno 2011.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 novembre
2017 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Giovanni Giacalone, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso per quanto di ragione;

Data pubblicazione: 15/12/2017

udito l’Avv. Andrea Gorgoni che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;
udito l’Avv. Beatrice Gaia Fiduccia per l’Agenzia delle entrate che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Residenziale della Costa Snc, acquirente in data 13 settembre 2006

di terreni edificabili siti nel comune di Sommo per il prezzo
dichiarato di euro 24,58/mq, impugnava l’avviso di liquidazione
dell’imposta complementare di registro notificato dall’Agenzia delle
entrate a rettifica per il maggior valore di euro 90,00/mq.
L’impugnazione era respinta, decisione poi confermata dal giudice
d’appello.
La contribuente ricorre per cassazione con cinque motivi, cui resiste
l’Agenzia delle entrate con controricorso.
La ricorrente deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia vizio di insufficiente motivazione per
aver il giudice d’appello negato l’ammissione della ctu richiesta
dalla contribuente per la determinazione del valore dell’immobile
omettendo di specificare gli elementi posti a fondamento della sua
determinazione e di considerare quelli addotti dalla contribuente
stessa.
1.1. Il secondo motivo denuncia nuovamente vizio di insufficiente
ed illogica motivazione in ordine all’affermata congruità dell’importo
rettificato.
2. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 52, comma 2-bis,
d.P.R. n. 131 del 1986, 3 I. n. 241 del 1990 e 7 I. n. 212 del 2000,
per non aver il giudice d’appello rilevato la nullità dell’avviso di
rettifica privo dell’allegazione degli atti ivi richiamati.
2.1. Il quarto motivo denuncia vizio di insufficiente e illogica
motivazione, per aver il giudice d’appello considerato riprodotti
nell’avviso gli atti ivi richiamati.
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2.2. Il quinto motivo, infine, denuncia la nullità della sentenza per
omessa pronuncia sulla domanda di nullità dell’avviso di rettifica
per difetto di motivazione in relazione alla difformità dei terreni
indicati in un atto richiamato dall’avviso medesimo.
3. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo – il cui esame va effettuato
unitariamente e prioritariamente, investendo tutti la regolarità

3.1. Secondo il consolidato orientamento della Corte, in tema di
imposta di registro l’obbligo di motivazione dell’avviso di
accertamento del maggior valore è adempiuto già con
l’enunciazione del criterio astratto di rettifica e le specificazioni
idonee a delimitare l’àmbito delle ragioni deducibili dall’ufficio
nell’eventuale successiva fase contenziosa, in quest’ultima avendo
l’erario l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti
applicativi del criterio prescelto e il contribuente la possibilità di
opporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di
parametri ulteriori (Cass. 1° dicembre 2006, n. 25624, Rv.
594457; Cass. 25 marzo 2011, n. 6914, Rv. 617324; Cass. 6
giugno 2016, n. 11560, Rv. 640080; Cass. 9 maggio 2017, n.
11270, Rv. 644166); in particolare, la motivazione per relationem
può limitarsi a riprodurre il contenuto essenziale dell’atto
richiamato, sì da permettere la verifica dell’atto oggetto di relatio
(Cass. 29 gennaio 2008, n. 1906, Rv. 601872; Cass. 25 marzo
2011, n. 6914, Rv. 617325; Cass. 15 aprile 2013, n. 9032, Rv.
626304).
3.2. Nella specie, l’avviso di liquidazione (per come è trascritto in
ricorso) indicava il criterio astratto della rettifica (metodo
comparativo) e i concreti elementi applicativi (vendita Fregosi del
29 gennaio 2007, listino FIMAA per l’anno 2007), criterio astratto
ed elementi applicativi sui quali, dunque, il contraddittorio ha
potuto liberamente svilupparsi nella fase contenziosa.

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formale dell’avviso di rettifica – sono infondati.

Ne deriva che la motivazione dell’avviso era idonea ad assolvere la
sua funzione delimitativa, sicché il giudice d’appello, escludendo
testualmente la «pretesa nullità dell’atto per mancata motivazione»
(restando così disattesa la prospettata omissione di pronuncia),
non è incorso nella violazione di legge e nel vizio logico, come
denunciati.

unitariamente concernendo essi il merito della rettifica di valore,
sono fondati.
4.1. La contribuente, infatti, deduce nel ricorso (riproducendo per
autosufficienza la documentazione richiamata nei termini rilevanti)
di aver prodotto nel giudizio di merito elementi diretti a contrastare
le circostanze poste a fondamento dell’avviso di rettifica, elementi
che, invece, il giudice d’appello ha completamente ignorato
malgrado essi attestassero un valore fondiario molto vicino al
dichiarato e molto lontano dal rettificato (euro 25,00/mq secondo
le delibere comunali di valorizzazione, euro 29,00/mq secondo la
perizia giurata Novarini).
La decisione d’appello, inoltre, non solo ha pretermesso i
menzionati elementi offerti dalla società, ma, nel contempo ha pure
affermato che, «avendo diversi elementi di valutazione, apportati
sia dall’ufficio che dal contribuente, non si ritiene necessario
nominare una CTU per stabilire il valore dei terreni in questione»,
senza, dunque, dimostrare di poter correttamente risolvere i
problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti
(Cass. 23 novembre 2000, n. 15136, Rv. 542091; Cass. 27 ottobre
2004, n. 20814, Rv. 577851; Cass. 3 gennaio 2011, n. 72, Rv.
615839; Cass. 10 settembre 2015, n. 17399, Rv. 636775).
La CTR, dunque, è venuta meno all’obbligo di motivare il proprio
convincimento in maniera lineare e coerente, esponendo perciò la
decisione adottata ad un vulnus motivazionale che ne giustifica la
cassazione.
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4. Il primo ed il secondo motivo, il cui esame deve essere operato

4. In accoglimento del primo e secondo motivo, rigettati gli altri, la
sentenza va quindi cassata con rinvio, anche per le spese, innanzi
alla Commissione tributaria regionale competente in diversa
composizione per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, rigetta

alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa
composizione per un nuovo esame.
Deciso in Roma, il 16 novembre 2017
Il Presidente

gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,

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