Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30155 del 26/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/10/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 26/10/2021), n.30155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3722/2020 proposto da:

E.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALFONSO ALIPERTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2049/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 31/12/2019 R.G.N. 699/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. E.O. – cittadino nigeriano proveniente dall’Ed State espatriato per timore di essere ucciso dai parenti della moglie che era morta di parto insieme al bambino e dopo che gli era stato ucciso il fratello che aveva negato di conoscere dove lui si trovasse – propone ricorso con due motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il gravame, iscritto a ruolo solo il 18.4.2019, avverso l’ordinanza del 1 marzo 2019 comunicata il 14.3.2019. Il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente una memoria al solo fine di poter partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2.1. In via preliminare, deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore, in quanto priva di un qualsivoglia riferimento al provvedimento impugnato, la quale non reca neppure l’indicazione dello specifico processo a cui afferisce.

2.2. La procura, pur apposta a margine del ricorso, risulta esplicitamente e del tutto genericamente rilasciata per “ogni fase e grado della presente causa ed in tutte le procedure connesse (impugnazioni, esecuzioni, opposizioni, riassunzioni, giudizi arbitrali, trascrizioni e formalità di pubblicazione nonché disdette, ricorsi, precetti, istanze di fallimento ed istanze di qualsivoglia genere” e non contiene altri elementi idonei ad identificare l’atto impugnato avverso il quale il ricorso sarebbe diretto.

2.2. Ritiene allora il Collegio che, in tal caso, non si può ritenere che la procura costituisca un “tutt’uno” con il ricorso e, quindi, non può attribuirsi alla parte la volontà, in contrasto con le espresse indicazioni contenute nella procura stessa, di promuovere un giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 7137 del 2020 e con specifico riferimento ai procedimenti di protezione internazionale Cass. n. 15211 del 2020 ed altre successive).

2.3. Alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173).

2.4. La mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese.

2.5. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. SU 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’avv. Alfonso Aliperta dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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