Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30155 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 21/11/2018), n.30155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23852-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A. in proprio e nella qualità di legale

rappresentante pro tempore della Società F.LLI C.A. E

C. SNC, C.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DAMASCELLI,

che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 197/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA, depositata il 15 marzo 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Basilicata, relativa a un avviso d’accertamento per Iva e Irap riferito all’anno 2008 nei confronti della società e per Irpef 2008 nei confronti dei soci, emesso a seguito di accertamento, ex art. 39, comma 1, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, con cui l’ufficio ha rideterminato il reddito d’impresa per ricavi non dichiarati e dove si è fatta questione della necessità o meno del contraddittorio endoprocedimentale tra contribuente e ufficio.

L’ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. n. 212 del 2000, art. 6 e art. 12 comma 7, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32,39 e 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto invalido l’atto impositivo, per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, quando, invece, trattandosi di accertamento cd. “a tavolino” e, quindi, senza accesso ai locali della società ovvero analoga modalità ispettiva, per i tributi “non armonizzati” l’obbligo dell’istaurazione del contraddittorio sarebbe insussistente, salvo che sia espressamente previsto, mentre, per i tributi “armonizzati” tale obbligo sussisterebbe, purchè il contribuente assolva all’onere di enunciare in concreto le ragioni, non meramente pretestuose, che avrebbe potuto far valere (in sede endoprocedimentale) se ne avesse avuto la possibilità.

Il motivo è fondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Cass. sez. un. 24823/15, ord. n. 11283/16, 8628/16, ord. n. 5502/16).

Nel caso di specie, l’accertamento, pur prendendo spunto dallo scostamento rilevato rispetto al corrispondente studio di settore, perviene alla ripresa fiscale attraverso il giudizio di antieconomicità avvalendosi anche di prove indiziarie e dunque, la vicenda riguardava accertamenti formali, mediante consultazione di informazioni in possesso dell’ufficio, ovvero tramite documentazione (questionari e altro) consegnata dal contribuente all’ufficio, a seguito di richiesta, senza alcun accesso presso i locali del contribuente. Pertanto, per la parte dell’avviso d’accertamento impugnato che si riferiva a tributi “non armonizzati” (Irpef e Irap) non vi era alcun obbligo di contraddittorio, non essendo specificamente previsto nella legge istitutiva del tributo indicato, mentre, per la parte relativa all’Iva, la società contribuente ha lamentato solo genericamente l’omissione del contraddittorio, senza indicare quali ragioni avrebbe potuto dedurre in tale sede se il chiesto contraddittorio si fosse effettivamente svolto.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla Camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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