Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30155 del 15/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 30155 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3113/2012 R.G. proposto da
Nutzinger Immobilien di Detlev Nutzinger KG

Sas,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Peter Platter e Luigi Manzi,
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma,
via Federico Confalonieri n. 5, per procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria di II grado di
Bolzano n. 85/1/10 depositata il 30 novembre 2010.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 novembre
2017 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Giovanni Giacalone, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

Data pubblicazione: 15/12/2017

udito l’Avv. Federica Manzi, per delega dell’Avv. Platter, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Beatrice Gaia Fiduccia per l’Agenzia delle entrate che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Dietnnar Nutzinger e Juliane Leitner, soci della Nutzinger

luglio 2002, un diritto d’uso immobiliare per il valore di euro
2000,00, avendone detratto dal valore pieno di euro 390.000,00
l’importo di euro 388.000,00 conseguente ad iscrizione ipotecaria.
L’Agenzia delle entrate, ritenuto il bene tassabile nella misura
piena, notificava, in rettifica, avviso di liquidazione dell’imposta
complementare di registro, avverso il quale la società proponeva
ricorso.
L’impugnazione era respinta, decisione poi confermata dal giudice
d’appello.
La contribuente ricorre per cassazione con quattro motivi, cui
resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
La ricorrente deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per motivazione
apparente, essendosi il giudice d’appello limitato ad approvare la
decisione di primo grado, senza una autonoma elaborazione né
argomentare sulle ragioni di gravame.
1.1. Il motivo è infondato.
Il giudice d’appello, su entrambe le questioni di gravame
(tempestività dell’avviso e rilevanza dell’ipoteca), ha infatti
espresso proprie, ancorché estremamente sintetiche,

rationes

decidendi (“il diritto d’uso, oltre che per la mancata inclusione tra i
diritti suscettibili di ipoteca … è un istituto di carattere temporaneo
… non è cedibile … quest’ultimo rilievo rende palese che
l’Amministrazione

… sostanzialmente procedette ad un
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Immobilien Sas, conferivano in società, con atto costitutivo del 31

accertamento con riferimento al quale operava la proroga dei
termini”), il che esclude una carenza assoluta di motivazione, salva
la verifica della sufficienza della stessa.
2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 11, I. n. 289 del 2002 e 76, d.P.R. n. 131 del 1986, per aver il
giudice d’appello negato la decadenza del potere di rettifica in

2.1. Il motivo è infondato.
Il giudice d’appello, nell’affermare che l’Ufficio

«pur servendosi

formalmente dello strumento operativo, sostanzialmente
procedette ad un accertamento con riferimento al quale operava la
proroga dei termini di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289», ha
dichiarato operante, seppur in forma ellittica, la proroga biennale
ex art. 11, I. n. 289 del 2002, così da estendere al quinquennio il
triennio previsto dall’art. 76, comma 2, lett. b, d.P.R. n. 131 del
1986 riguardo la cd. occultazione di corrispettivo ed escludere,
correlativamente, la decadenza erariale, posto che, nella specie,
l’atto fu registrato il 9 agosto 2002 e l’avviso notificato il 26 luglio
2007.
È evidente, infatti, che il riferimento del giudice d’appello alla
natura accertativa della rettifica ha il significato di escluderne una
portata meramente cartolare, che, invece, avrebbe attivato il minor
termine biennale ex art. 76, comma 1-bis, d.P.R. n. 131 del 1986.
Tale conclusione non si pone in contrasto con le regole sui termini
decadenziali, mirate ad assicurare un più esteso margine per gli
accertamenti diretti a rivelare dei corrispettivi occulti, né,
comunque, viola il limite legale della proroga biennale, che è
prevista dall’art. 11 I. n. 289 cit. con indistinto riferimento ai
«termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta» e,
dunque, opera anche quando la maggior imposta è liquidata in
accertamento di un corrispettivo occulto.

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ragione della proroga biennale del termine di legge.

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 2810, 979 e 1024 c.c. per aver il giudice d’appello dichiarato
fondata la pretesa erariale sul presupposto dell’inidoneità del diritto
d’uso ad essere oggetto di ipoteca, comunque iscritta sulla piena
proprietà dei beni.
3.1. Il quarto motivo denuncia, in relazione ai medesimi profili,

controverso e decisivo per aver il giudice d’appello ritenuto
integrato un comportamento elusivo.
3.2. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica,
sono fondati.
3.3. Il diritto d’uso, infatti, seppur in sé incapace d’ipoteca ex art.
2810 c.c., può, tuttavia, essere costituito su cosa ipotecata, fermo
restando, in questo caso, che esso resta inopponibile al creditore
ipotecario, che può far subastare la cosa come libera al fine di
soddisfarsi con priorità sul ricavato (art. 2812 c.c.).
3.4. Secondo la prospettazione dell’Amministrazione finanziaria,
invero, il diritto d’uso deve essere tassato a valore pieno poiché, in
forza dell’art. 2810 c.c., l’ipoteca che sia stata iscritta sullo stesso
deve considerarsi

tamquam non esset.

Secondo la contribuente, invece, il diritto d’uso deve (e può) essere
tassato per il solo valore residuo all’ipoteca, in quanto il creditore
ipotecario, in forza del successivo art. 2812 c.c., può soddisfarsi sul
bene come libero.
È evidente, dunque, che il fatto controverso e decisivo ex art. 360,
n. 5 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis anteriore alla I. n.
134 del 2012), è costituito dalla circostanza se il conferimento
abbia avuto ad oggetto un diritto d’uso ipotecato oppure un diritto
d’uso su cosa ipotecata, fatto che, invece, il giudice d’appello ha
trascurato, così rassegnando una motivazione insufficiente sulla
qualificazione oggettiva del negozio, necessaria ed ineludibile
premessa per la corretta definizione del trattamento fiscale.
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omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto

4. In accoglimento del terzo e quarto motivo, rigettati gli altri, la
sentenza va quindi cassata con rinvio, anche per le spese, innanzi
alla Commissione competente in diversa composizione per un
nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso, rigetta gli

Commissione tributaria di II grado di Bolzano in diversa
composizione per un nuovo esame.
Deciso in Roma, il 16 novembre 2017

Il Consigliere est.

altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla

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