Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30154 del 26/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/10/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 26/10/2021), n.30154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3703/2020 proposto da:

D.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO DI FRENNA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2985/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/10/2019 R.G.N. 2972/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva rigettato domanda proposta da D.S., cittadino della Costa d’Avorio espatriato per timore di ulteriori ritorsioni, dopo essere stato aggredito dagli stessi soggetti che in precedenza avevano aggredito il padre poi morto per le ferite.

2. Il giudice di appello ha ritenuto insussistenti i requisiti per ottenere la protezione chiesta.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.S. affidato ad un articolato motivo. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria tardiva al solo fine di assicurarsi la possibilità di partecipare alla discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.1. In via preliminare, infatti, deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato data la generica indicazione “rappresentarlo e difenderlo nella procedura di ricorso in Cassazione avverso sentenza della Corte di appello di Bologna di diniego di protezione internazionale(….)”, senza altro elemento identificativo.

4.2. Alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173).

4.3. La mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese.

4.4. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. SU 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’Avv. Mario Di Frenna dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA