Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30153 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 21/11/2018), n.30153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13596-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTA AIAZZI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA LINA GALANTE;

– ricorrente –

contro

T.F. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SOLFERINO 15,

presso lo studio dell’avvocato MARIO CAVALLARO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 282/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04 dicembre 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06 novembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 4 dicembre 2015 la Corte di appello di Ancona, in accoglimento del gravame proposto da T.F., ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto sottoscritto da quest’ultima con la s.p.a. Poste Italiane in data 15 giugno 2004, dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannato la società appellata alla riammissione in servizio della lavoratrice, oltre che al pagamento di una indennità onnicomprensiva ai sensi della L. n. 183 del 2010, art 32, comma 5;

per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando l’impugnazione a due motivi, ai quali resiste con controricorso la lavoratrice;

la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

in prossimità dell’adunanza, Poste italiane ha depositato memoria in cui dà atto che tra le parti è intervenuta la conciliazione della vertenza in sede sindacale in data 18 ottobre 2018.

Diritto

CONSIDERATO

che:

come si è già esposto, è stata depositata presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione memoria sottoscritta dal difensore di Poste italiane, in cui si dà atto che tra le parti è intervenuta conciliazione della vertenza in sede sindacale;

alla memoria è allegato il verbale di conciliazione – sottoscritto da T.F. e dal procuratore speciale di Poste italiane S.p.A., nonchè dai rappresentanti dell’organizzazione sindacale e dell’associazione industriali di Macerata in data 18 ottobre 2018 -, in cui la T. espressamente rinunzia ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad ogni qualsivoglia rapporto intercorso con la società e rinuncia altresì al giudizio pendente presso la Corte di cassazione n. 13.596/2016, con compensazione delle spese legali; dal canto suo la società accetta le rinunce;

avuto riguardo all’accordo transattivo raggiunto dalle parti in ordine ai fatti per cui è causa, deve ritenersi che le stesse non abbiano più interesse a proseguire il processo;

va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere; la condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione non contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle spese del giudizio;

non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15), nel caso di specie non sussistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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