Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30152 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 21/11/2018), n.30152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13556-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARIA GOFFREDO, ETTORE SBARRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1396/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 03 giugno 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06 novembre 2018 dal Presidente Relatore Dott.

ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza pubblicata in data 3/6/2015, la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’appello proposto da Poste Italiane S.p.A. contro la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato intercorso tra Poste italiane e C.F. con decorrenza dal 16 aprile 2003 e stipulato per “ragioni di carattere sostitutivo”;

la Corte ha ritenutovi motivi di censura erano inconferenti rispetto al decisum, riguardando evidentemente una differente sentenza, come poteva evincersi dal riferimento a documenti non riguardanti il giudizio per cui è causa e, comunque, riguardanti un diverso periodo, nonchè dalla doglianza riguardante la mancata ammissione della prova per testi, in realtà assunta in primo grado e posta dal giudice del merito a fondamento della sua decisione; ad abbondanza, ha aggiunto che, in ogni caso, la società non aveva offerto la prova del nesso di causalità della singola assunzione con le dedotte esigenze di sostituzione, in ragione degli esiti generici della prova testimoniale assunta e della illeggibilità dei documenti prodotti;

per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando l’impugnazione a due motivi, ai quali resiste con controricorso il lavoratore;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

Poste Italiane S.p.A. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, Poste italiane deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, sotto il profilo della pretesa genericità della causale e della mancata corretta valutazione delle prove offerte;

in particolare, assume che il contratto conteneva tutti gli elementi idonei e sufficienti a dimostrare la veridicità della causale, essendo la stessa integrata con il riferimento all’ambito territoriale, al luogo della prestazione lavorativa, alle mansioni dei lavoratori da sostituire, al diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro, elementi questi che consentivano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente;

con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, nonchè dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti: la società assume di aver chiesto in appello la rideterminazione del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 32 e la Corte d’appello non aveva motivato nè argomentato al riguardo, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado che aveva condannato la società al pagamento delle retribuzioni a far tempo dal 23 giugno 2006, oltre accessori;

il primo motivo è inammissibile perchè mescola nella sua illustrazione profili attinenti alla violazione di legge e profili attinenti al vizio di motivazione, con riguardo alla errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito, senza che sia possibile enucleare quale parte del motivo sia riferibile alla dedotta violazione di legge quale invece al vizio di motivazione (Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 05/10/2018, n. 24493);

inoltre la ricorrente non attinge l’unica ratio decidendi posta a base della decisione impugnata (l’altra essendo stata esposta, come chiaramente sottolinea la stessa Corte territoriale, solo ad abundantiam: v. pag. 4, punto 5 della sentenza), ossia l’inconferenza dei motivi di ricorso in appello rispetto al decisum del tribunale;

al riguardo, va ricordato che è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima. Infatti, un’affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (da ultimo, Cass. 10/04/2018, n. 8755; Cass. 19/12/2017, n. 30393);

è invece fondato il secondo motivo di ricorso nella parte in cui la ricorrente si duole della omessa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui “In tema di contratto a termine, della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, è applicabile in sede di legittimità, ancorchè sopravvenuto all’emanazione della sentenza di appello, poichè la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che essa non richiede necessariamente un errore, avendo il giudizio di legittimità ad oggetto non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico; nè, ove sia stato proposto appello limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine, è configurabile il giudicato in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e dell’art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente” (Cass. 28/02/2017, n. 5226; Cass. 27/10/2016, n. 21691); il ricorso deve pertanto essere accolto con riferimento al motivo su indicato, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che procederà alla quantificazione dell’indennità risarcitoria e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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