Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30151 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 21/11/2018), n.30151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13231-2016 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ENZO MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA,

ROBERTO ROMEI;

– ricorrente –

contro

L.R.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA

SILVESTRI, rappresentata e difesa dall’avvocato ERNESTO MARIA

CIRILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8005/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14 dicembre 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06 novembre 2018 dal Presidente Relatore Dott.

ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata in data 14 dicembre 2015, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che ha rigettato l’opposizione proposta da Telecom Italia S.p.A. avverso il decreto ingiuntivo emesso a carico della stessa per il pagamento, in favore di L.R.A.M., della retribuzione dovuta a quest’ultima per il mese di giugno 2013;

il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed emesso in forza di una precedente sentenza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato l’inefficacia della cessione del ramo di azienda da parte della Telecom Italia S.p.A. alla TNT logistica Italia S.p.A., ora Ceva Logistics S.r.l., ed aveva così ripristinato il rapporto di lavoro tra la cedente e la lavoratrice;

contro la sentenza, Telecom Italia S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste la lavoratrice con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATOche:

con il primo motivo di ricorso la società denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonchè la irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, nella parte in cui la Corte ha qualificato la domanda proposta dalla lavoratrice come risarcitoria, laddove la domanda aveva ad oggetto la retribuzione come poteva evincersi dagli stessi scritti difensivi della lavoratrice;

con il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1223,1256,1453 e 1463 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza ha affermato che l’indennità di mobilità erogata dal cessionario non è deducibile a titolo di aliunde perceptum.

Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato;

in ordine al primo motivo, è principio consolidato di questa Corte quello secondo cui spetta al giudice la qualificazione giuridica della domanda, non vincolato al tenore letterale di essa o alla qualificazione giuridica datane dalla parte (cfr., in un caso analogo a quello in esame, Cass. n. 9724/2017; v. anche Cass. 25/06/2018, n. 16694 che ha di recente ribadito che “In caso di dichiarazione di nullità della cessione di ramo di azienda, il cedente, che non provveda al ripristino del rapporto di lavoro, è tenuto a risarcire il danno secondo le ordinarie regole civilistiche”);

in ordine al secondo motivo, anch’esso è inammissibile per contrarietà a risalente insegnamento secondo cui l’indennità di mobilità non è deducibile come aliunde perceptum (v., di recente, Cass. n. 7794/2017: “(…) le somme percepite dal lavoratore a titolo d’indennità di mobilità non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto ad opera del cedente a seguito di dichiarazione di nullità della cessione di azienda o di ramo di essa, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall’essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall’obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge”);

in tal senso si è espressa già questa Corte, da ultimo con l’ordinanza del 12/3/2018, n. 5856 (v. pure Cass. 7/6/2018, n. 14878);

sulla base dell’ultima considerazione formulata negli arresti citati e sopra riportata non appare rilevante la soluzione adottata dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 12564, 12565. 12566, 12567 del 2018 all’esito delle ordinanze interlocutorie rese dalla Sezione III che, pur trattando la questione della compensatio lucri cum damno, attengono a fattispecie concrete diverse rispetto a quella che qui viene in esame (Cass. 19/10/2018, n. 26345);

le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del procuratore della parte, avvocato Ernesto Maria Cirillo;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli altri accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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