Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30151 del 15/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 30151 Anno 2017
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27577/2012 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

ricorrente

contro
Parker Hannifin Manufacturing S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv.
Andrea Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale
Castro Pretorio, n. 122;
– controricorrente, ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 15/12/2017

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, n. 119/43/11, depositata il 26 ottobre 2011;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2017
dal Consigliere Emilio Iannello;
udito l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Immacolata Zeno, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso principale con assorbimento di quello incidentale; in
subordine, l’accoglimento, per quanto di ragione, del terzo e del sesto
motivo del ricorso principale con rimessione al giudice del rinvio,
assorbito il ricorso incidentale; in ulteriore subordine, l’accoglimento
del ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con sette motivi, nei confronti
della Parker Hannifin S.p.A., ora Parker Hannifin Manufacturing S.p.A.
(che resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso
incidentale condizionato con unico mezzo), avverso la sentenza in
epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della
Lombardia ha accolto l’appello della società, annullando la cartella di
pagamento nella parte (rimasta esclusa dallo sgravio intervenuto, per
la restante parte, nelle more del giudizio di primo grado) con cui
erano recuperati omessi versamenti Irap relativi all’esercizio 20052006, essendo stata disconosciuta la deduzione dei versamenti in
acconto effettuati dalla incorporata Parker Seals S.p.A. poiché
risalenti a date (16/12/2005 e 28/5/2006) anteriori a quella di inizio
d’efficacia della fusione per incorporazione (1/6/2006).
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia la nullità
della sentenza impugnata per inosservanza dell’art. 36 d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, assumendo che la stessa non consente di
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udito l’Avvocato Tonio Di Iacono, per delega dell’Avv. Andrea Russo;

comprendere la materia controversa fra le parti e le ragioni della
decisione.
2. Con il secondo deduce inosservanza dell’art. 57 d.lgs. n. 546
del 1992, in relazione all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc.
civ., per avere la C.T.R. accolto l’appello della contribuente sulla base

effetto ai fini fiscali a decorrere dal 1/7/2005) non dedotta in primo
grado ma per la prima volta inammissibilmente in grado d’appello.
3.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce motivazione

insufficiente su un fatto decisivo della controversia in relazione all’art.
360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., per avere la C.T.R.
affermato del tutto apoditticamente che nell’atto di fusione fosse
contenuta clausola prevedente detta retrodatazione degli effetti della
fusione ai fini fiscali, senza indicare dove la stessa sia allocata ma
limitandosi a dire che essa risulta da atti, anch’essi non indicati né
descritti.
4.

Con il quarto motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa

applicazione del combinato disposto degli artt. 2697 e 2719 cod. civ.,
115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3,
cod. proc. civ., per avere la C.T.R. affermato che il mancato
disconoscimento dei documenti prodotti dall’appellante implica
riconoscimento degli stessi, in mancanza del previo necessario
accertamento che gli atti non identificati (dai quali essa trae
l’esistenza della clausola) fossero comuni anche al fisco.
5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia sul punto anche
vizio di motivazione, avendo la C.T.R. omesso alcuna indagine o
motivazione circa la conoscenza che l’Ufficio avesse o dovesse avere
degli originali di detti documenti.
6. Con il sesto motivo denuncia analogo vizio per avere la C.T.R.
apoditticamente ritenuto il mancato disconoscimento dei detti
documenti, non considerando che in realtà l’Ufficio aveva contestato
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di eccezione (quella secondo cui la fusione avrebbe in realtà avuto

che l’atto di fusione contenesse la suddetta clausola, con ciò
implicitamente disconoscendo i documenti da cui la stessa era
desunta.
7. Con il settimo motivo infine l’Agenzia delle entrate denuncia, in
relazione all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., omessa

dalla affermata posteriorità dei versamenti in acconto effettuati
dall’incorporata rispetto alla (imprecisata) data di efficacia della
fusione ai fini fiscali.
8. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la società contribuente
denuncia a sua volta omessa motivazione su un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5,
cod. proc. civ., in relazione al rigetto del primo motivo di gravame con
il quale essa aveva iterato l’eccezione di nullità della cartella per
violazione dell’art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212, poiché
non preceduta dall’invito a fornire i chiarimenti necessari in presenza
di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Lamenta che la C.T.R. non ha offerto sufficiente motivazione circa
la ritenuta insussistenza, nel caso concreto, di «oggettive situazioni di
incertezza» tali da rendere necessario il previo contraddittorio con il
contribuente, ai sensi della citata norma, a pena di nullità dei
provvedimenti emessi.
9. È infondata la censura — dedotta con il primo motivo di ricorso
— di nullità della sentenza per mancanza di motivazione.
Non può infatti dubitarsi che una motivazione esiste e che non sia
meramente apparente, consentendo la stessa di comprendere quale
sia la ragione della decisione adottata (retrodatazione degli effetti
della fusione a data anteriore a quella dei versamenti in acconto).
Ciò vale certamente ad escludere la dedotta violazione dei doveri
decisori di cui all’art. 112 cod. proc. civ. denunciata
dall’amministrazione, che si configura soltanto nell’ipotesi in cui sia

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motivazione su un fatto decisivo della controversia, rappresentato

mancata del tutto da parte del giudice — ovvero sia meramente
apparente — ogni statuizione sulla domanda o eccezione proposta in
giudizio, mentre rientra nell’ambito dell’art. 360, comma primo, num.
5, cod. proc. civ. la censura con la quale si deduca la mancata (o
insufficiente o contraddittoria) valutazione di alcuni dei fatti

eccezione medesima (v. ex multis Cass. 07/04/2008, n. 6858).
10. È invece fondato il secondo motivo.
Come risulta dalla trascrizione del ricorso introduttivo contenuta
per ampi stralci sia nel ricorso per cassazione proposto
dall’amministrazione sia nel controricorso della società contribuente,
la pretesa impositiva di che trattasi era ivi contestata sulla base
dell’unico rilievo per cui «la fusione ha avuto efficacia a partire dal 1
giugno 2006, ovvero nel periodo compreso tra la scadenza di
versamento della seconda rata di acconto della scadenza del
versamento del saldo» e, dunque, del connesso implicito assunto
secondo cui, avendo la fusione efficacia da data anteriore a quella di
scadenza del versamento del saldo Irap dovuto dalla incorporata, la
società incorporante poteva legittimamente dedurre dalla propria
dichiarazione non solo il saldo eventualmente versato ma anche gli
acconti, benché versati anteriormente alla data di efficacia della
fusione.
Ben diverso argomento difensivo è invece quello dedotto per la
prima volta in appello e implicitamente accolto dalla Commissione
regionale, secondo cui tale deducibilità può ritenersi giustificata
poiché detta efficacia risalirebbe a data ancora anteriore, ossia al 1
luglio 2005, e ciò in forza di clausola che si afferma, in sentenza,
essere contenuta «nell’atto di fusione».
Lungi dal potersi tale argomentazione ritenere mera specificazione
o illustrazione dei motivi di impugnazione dedotti con il ricorso
introduttivo, si appalesa evidente la sua novità, già sul piano fattuale,

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(controversi e decisivi) posti a fondamento della domanda o della

in quanto fondata su allegazione non solo nuova ma addirittura
diversa rispetto a quella dedotta in primo grado, quella cioè che
l’efficacia della fusione abbia avuto inizio non il 1 giugno 2006 ma
quasi un anno prima, in virtù di clausola contrattuale anch’essa per la
prima volta menzionata in appello.

tributario è caratterizzata da un meccanismo d’instaurazione
imperniato sull’impugnazione di uno degli atti specificamente indicati
dall’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il cui oggetto è
rigorosamente circoscritto al controllo di legittimità formale e
sostanziale dell’atto impugnato, nei limiti delle contestazioni sollevate
dal contribuente con i motivi dedotti nel ricorso introduttivo di primo
grado (v. ex multis Cass. 29/09/2006, n. 20516; Cass. 11/05/2007,
n. 10779).
Nel caso di specie, l’impostazione dell’opposizione all’atto
impositivo da parte della contribuente, nei termini sopra esposti,
come detto, muta radicalmente in appello, già sul piano fattuale,
rispetto a quella svolta nel ricorso introduttivo, e integra pertanto un
vero e proprio motivo nuovo di impugnazione ovvero una nuova
domanda, inammissibile ai sensi dell’art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546
del 1992.
Rimane conseguentemente assorbito l’esame dei restanti motivi
del ricorso principale.
11. Venendo quindi all’unico motivo di ricorso incidentale
condizionato, se ne deve rilevare l’inammissibilità.
La dedotta nullità della cartella impugnata per violazione dell’art.
6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212, è stata negata in sentenza
sulla base del rilievo (peraltro conforme a pacifico indirizzo della
giurisprudenza di legittimità) secondo cui detta disposizione non
impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si
debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma soltanto «qualora

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Al riguardo è opportuno rammentare che la struttura del processo

sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione»: con ciò
implicitamente escludendosi che tale presupposto sia nella specie
ravvisabile.
Se è vero che, in punto di fatto, tale ultimo convincimento non
viene in alcun modo argomentato in sentenza, è anche vero che di

le ragioni per le quali tali incertezze avrebbero invece dovuto
considerarsi sussistenti nel caso di specie, risolvendosi in tal senso la
censura nella mera generica prospettazione di una valutazione di
merito opposta a quella espressa in sentenza.
Quelle dedotte in ricorso attengono infatti alla giustificazione
offerta, nel merito, della operata deduzione di versamenti in acconto
effettuati dalla società incorporata anteriormente alla fusione per
incorporazione, alla stregua però di elementi estranei alla
dichiarazione che come tali non valgono a evidenziare alcuna
incertezza intrinseca alla dichiarazione medesima.
12. In accoglimento del secondo motivo di ricorso principale, la
sentenza impugnata va pertanto cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa
può essere decisa ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con la
declaratoria di cessata materia del contendere per la parte della
cartella già oggetto di sgravio e il rigetto, per la parte rimanente, del
ricorso introduttivo.
Le spese di ambo i gradi del giudizio di merito vanno
conseguentemente compensate.
Alla

soccombenza

segue

la

condanna

della

società

controricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione
ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso principale; rigetta il primo
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contro, a propria volta, la ricorrente incidentale omette di evidenziare

motivo; dichiara assorbiti i rimanenti; rigetta il ricorso incidentale
condizionato; cassa la sentenza; decidendo nel merito, dichiara
cessata la materia del contendere per la parte della cartella già
oggetto di sgravio e rigetta, per la parte rimanente, il ricorso
introduttivo.

merito.
Condanna la controricorrente al pagamento, in favore della
ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidati in euro 4.500
per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso il 7/11/2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

(Emilio Iannello)

(Antonio Greco)

Compensa integralmente le spese di ambo i gradi del giudizio di

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