Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30150 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 21/11/2018), n.30150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18245-2017 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI

48/A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MARCHITTO, rappresentato

e difeso dall’avvocato STEFANO GROLLA;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI VICENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1611/2017 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata

il 28/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.F. propone ricorso per cassazione contro la Prefettura di Vicenza, che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza del tribunale di Vicenza che ha rigettato l’appello a sentenza del GP, di rigetto di opposizione ad ordinanza ingiunzione di sospensione della patente, perchè l’abilitazione rinnovata dalla Commissione medica non vanifica la sospensione cautelare e denunzia violazione di norme di diritto sotto vari profili.

La censura è infondata.

Si ritiene di superare il problema della mancata sommaria esposizione dei fatti limitata al giudizio di appello e della genericità della doglianza, comunque comprensibile.

Questa Corte non ignora che, innovando rispetto al passato, il nuovo c.d.s., specificamente attribuisce la natura di sanzione amministrativa alla sospensione della patente di guida e prevede un regime particolare per l’ipotesi in cui questa sanzione acceda a reati contro la persona per violazione delle norme di circolazione stradale, un regime che in via di principio affida l’applicazione della sanzione amministrativa al giudice penale chiamato a conoscere del reato connesso, ripristinando invece la competenza propria dell’autorità amministrativa nel caso di assenza dei presupposti per l’intervento di quel giudice.

Resta fermo, però, il principio che la sospensione provvisoria della patente di guida è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere “iter” procedimentale che riconosce all’Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell’effettuazione della comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati, così escludendo anche la necessità di dare ingresso (e risposta) alle eventuali osservazioni di costoro, che altrimenti ricorrerebbe alla stregua delle regole generali (L. n. 241 del 1990, art. 3 e art. 7, commi 1, 8 e 10 e art. 204 nuovo C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 18) (Cass. 15.12.1016 n.25870).

Nella specie il ricorrente sostiene che, una volta avuta la visita favorevole, il provvedimento di sospensione della patente deve essere annullato, ma la doglianza è infondata non essendo l’ipotesi prospettata prevista da alcuna norma.

Poi critica la decisione perchè sarebbe illogico far rivivere l’ordinanza del 2013 essendo venute meno le esigenze cautelari per il tempo trascorso e l’avvenuta visita ma non si comprende la censura in quanto la visita medica è un atto istruttorio ed il provvedimento non fu sospeso.

La censura è generica perchè o si annulla la sospensione prefettizia od il provvedimento fa il suo corso in attesa della decisione del giudice.

Infine ipotizza una contraddizione nella decisione del Giudice di pace che avrebbe prima disposto la sospensione per mancato accertamento del reato e poi rigettato il ricorso attesa la natura cautelare del provvedimento ma non vi è alcuna contraddizione, perchè il Giudice ha approfondito il caso e lo ha inquadrato meglio nella decisione di merito.

Va sottolineato che le ipotesi di guida in istato di alterazione piscofisica dalle quali siano derivate lesioni o omicidio rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 222 C.d.S., commi 2 e 3, in relazione alle quali il provvedimento della sospensione provvisoria della patente deve essere adottato dal prefetto previa valutazione della sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità; viceversa, quando dallo stato di alterazione non derivino reati, il provvedimento sospensivo della patente integra ex art. 223 C.d.S., comma 1, un atto dovuto privo di discrezionalità (Cass. ord. 8.5.2018 n. 10983).

Donde il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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