Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3015 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 3015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6351-2016 proposto da:

I.F., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 408/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emesso il 26/01/2015 e depositato il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Guido Gabriele, per i ricorrenti, che si riporta

agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con decreto depositato in data 3 marzo 2015, la Corte d’appello di Perugia ha rigettato la domanda di equa riparazione proposta da M.A. ed altri nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, per la durata non ragionevole del giudizio amministrativo introdotto nel 1995 dinanzi al TAR del Lazio, deciso con sentenza del 2009;

che la Corte d’appello ha osservato che la pretesa azionata dai ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato, aveva perso ogni possibilità di essere accolta dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 63 del 1998, si era pronunciata nel senso della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR nell’ambito del giudizio presupposto, avente ad oggetto le norme del D.Lgs. n. 197 del 1995 che pregiudicavano le posizioni dei ricorrenti;

che, pertanto, dopo la pronuncia del Giudice delle leggi non era configurabile il paterna d’animo connesso all’attesa della decisione, là dove il periodo intercorso tra l’introduzione del giudizio presupposto e la suddetta pronuncia era contenuto nel termine di ragionevole durata, valutato nella specie in quattro anni in ragione della complessità del giudizio, sicchè doveva escludersi il diritto all’equa riparazione;

che per la cassazione del decreto hanno proposto ricorso M.A. e le altre persone indicate in epigrafe, sulla base di un motivo;

che l’intimato Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato atto per l’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 4 nonchè omessa ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo, per contestare che la Corte d’appello non aveva considerato l’autonomia del quarto motivo del ricorso proposto dinanzi al TAR, che prescindeva dall’esito della questione di legittimità costituzionale sollevata dallo stesso TAR, e il cui rigetto era stato oggetto di specifica motivazione;

che la doglianza è fondata, essendo erroneo il presupposto interpretativo posto alla base della decisione della Corte d’appello;

che risulta dagli atti riportati nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, che nel giudizio presupposto era stata censurata, tra l’altro, l’applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 197 del 1995, e che la relativa decisione non dipendeva dall’esito dell’incidente di costituzionalità promosso nel medesimo giudizio, come dimostrato dalla specifica motivazione con cui il TAR ha rigettato la censura;

che pertanto, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1998, di non fondatezza della questione sollevata, permaneva in capo al giudice amministrativo uno spazio decisionale limitato alla censura indicata e, simmetricamente, in capo alle parti, l’incertezza sull’esito della relativa decisione;

che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà a riesaminare la domanda di equa riparazione, ed anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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