Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30149 del 21/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 21/11/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 21/11/2018), n.30149
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17892-2017 proposto da:
R.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA ADA 57,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO GAMBERALE, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
RE.LI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA
CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato PIERGIORGIO DELLA PORTA
RODIANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO
TONUCCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2849/2017 della CORTE D’APPELLO di RONIA,
depositata il 27 aprile 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15 giugno 2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
R.N. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro RE.Li., che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 aprile 2017 che, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha trasferito alla RE. gli immobili indicati con compensazione delle spese di tutti i gradi.
La ricorrente denunzia 1) omessa pronunzia sulle conclusioni verbalizzate all’udienza collegiale del 27 aprile 2017.
La censura è infondata trattandosi di giudizio di rinvio relativo ad applicazione del principio di diritto sancito da questa Corte; la stessa odierna ricorrente aveva aderito alla relativa applicazione chiedendo solo la compensazione delle spese, come risulta dalla sentenza a pagina cinque, salvo poi, con la costituzione di nuovo difensore, svolgere ulteriori deduzioni.
In via generale, se in astratto è possibile modificare in corso di causa la domanda sia in relazione al petitum che alla causa petendi, ferme restando le preclusioni di legge (Cass. 21.11.2017 n. 27566), costituisce mutatio libelli e non mera emendatio quella che introduce un nuovo tema di indagine e di decisione che altera l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza (Cass. 13.10.2017 n. 24072, Cass. 5.7.2017 n. 16504).
Nella fattispecie, la questione era delimitata dai confini posti dalla pronunzia di questa Suprema Corte e non tollerava novità (Cass. nn. 11844/16, 12046/16).
La censura è irrituale nel mero riferimento alle conclusioni del verbale di udienza, dovendo presupporre una specifica doglianza ex art. 112 riportando istanze, eccezioni e domande pregresse, oltre che non risolutiva non indicando la violazione dei principi, di cui la stessa ricorrente aveva chiesto l’applicazione.
La sentenza riporta le conclusioni dell’odierna ricorrente e conclude nel senso che tutte le altre questioni decise nel giudizio di legittimità o sulle quali non vi è stata impugnazione sono ormai coperte dal giudicato.
La memoria richiama il vecchio testo dell’art. 380 bis c.p.c. e sostiene che la relazione non è conforme a legge perchè manca la parte espositiva ma trascura che la norma è stata modificata dalla L. n. 197 del 2016, di conversione del D. n. 168 del 2016, e che il nuovo testo non prevede la relazione invocata ma una mera proposta (“nei casi previsti dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, su proposta del relatore della sezione indicata nell’art. 376 c.p.c., comma 1, il presidente fissa con decreto l’adunanza”), peraltro conforme al protocollo stipulato con il Consiglio Nazionale forense.
Il ricorso va interamente rigettato, con condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese liquidate in Euro 4200 di cui 200 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie nel 15% dando atto dell’esistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo ex D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018