Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30149 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 20/11/2019), n.30149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15425-2016 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI

267, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCELLA FERRANTE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11361/2015 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/04/2019 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.

Fatto

RILEVATO

che:

La CTP di Napoli, con la sentenza n. 28351 del 7.7.2014, rigettava il ricorso di S.C. avverso l’avviso di accertamento ICI 2007, relativo alla rendita riguardante due immobili siti nel Comune di Marano di Napoli, censiti con DOCFA, quali tettoia per ricovero attrezzi agricoli, in categoria C/2 c1.1, ma in ordine ai quali il Comune aveva contestato l’omesso versamento dell’imposta e l’omessa dichiarazione avuto riguardo alla accertata diversa classificazione, in categoria D/8 a destinazione speciale (esteso deposito servente di locali imprenditoriali utilizzati per il commercio di materiale edile), effettuata dall’Agenzia delle Entrate (la quale aveva anche disposto l’accorpamento di particelle) a seguito di sopralluogo.

Con la sentenza n. 11361/28/2015 del 16.11.2015 la CTR della Campania confermava tale pronuncia, respingendo l’appello della contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

S.C. ricorre per la cassazione di tale sentenza, articolando i tre motivi di ricorso di seguito richiamati:

1) Eccezione di giudicato esterno, per essere intervenuta in

relazione al medesimo anno di imposta 2007 ed ai medesimi beni, sentenza della CTR Campania n. 10914/47/2015, non impugnata, in favore della comproprietaria degli immobili, N.G.. Deduce la ricorrente che detta pronuncia, al pari della pronuncia emessa dalla C.T.P. di Napoli con il n. 17910/13/2015, riguardante analogo accertamento per l’annualità 2008, resa tra le stesse parti dell’odierno giudizio, accerta l’illegittimità della rettifica operata dall’Agenzia del territorio e conferma la rendita denunciata con DOCFA. La ricorrente eccepisce, pertanto, il giudicato esterno in relazione alla rendita catastale da attribuire agli immobili di cui al presente giudizio, in ragione delle due decisioni predette passate in giudicato, che sebbene intervenute successivamente alla udienza di trattazione in appello dell’odierno giudizio, possono essere qui fatte valere alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. e art. 115 c.p.c.,

in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata confermato la rendita rettificata dall’Agenzia, senza che l’Ufficio avesse in alcun modo dato prova, in giudizio, della legittimità del proprio operato, delle caratteristiche degli immobili riscontrate, della correttezza della determinazione della rendita alla luce dei parametri prescelti mediante rituale produzione documentale, e nonostante che l’Agenzia avesse prodotto solo in appello la scheda di valutazione delle particelle accorpate.

3) Violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la sentenza impugnata considerato, diversamente dal vero, non contestata l’estensione delle particelle di cui a giudizio, nonostante la loro estensione fosse stata allegata solo nelle controdeduzioni in primo grado dall’Ufficio e la stessa estensione fosse stata invece contestata espressamente nell’atto di appello dalla contribuente.

Si sono costituite ritualmente con controricorso l’Agenzia delle Entrate ed il Comune di Marano.

La ricorrente ha depositato memoria allegando certificato del passaggio in giudicato della sentenza.

Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto; gli ulteriori motivi rimangono assorbiti.

L’eccezione del giudicato esterno è stata qui formulata nel pieno rispetto degli oneri di specificità ed autosufficienza, avendo la ricorrente prodotto nel proprio fascicolo copia autentica di entrambe le invocate sentenze, con attestazione del loro passaggio in giudicato (per la sentenza n. 10914/47/2015 con certificazione della Segreteria della CTR Campania del 20.03.2019 allegata alla memoria del 19.03.2019 e per la sentenza n. 17810/13/2015 con certificazione della segreteria della CTR Campania del 04.05.2016 affoliata al fascicolo di parte). La prima sentenza riguarda l’annullamento della rendita rettificata dall’Ufficio con il medesimo avviso di accertamento ICI per l’anno 2007, qui in discussione, emesso nei confronti della comproprietaria N.G.; la seconda riguarda l’annullamento dell’avviso di accertamento ICI per l’anno 2008, e la rendita presupposta, nei confronti della stessa ricorrente.

In siffatta situazione, vengono in evidenza due principi enunciati in tema di impugnazioni dalla giurisprudenza di legittimità, riguardanti il giudicato esterno. Per ciò che attiene all’ammissibilità nel giudizio di cassazione, è stato affermato che: “Nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo.- (Cass.n. 1534 del 22.01.2018).

Si è poi deciso, in fattispecie tributaria, che: “…qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il “petitum” del primo” (Cass. n. 13152 del 16/05/2019; n. 16675 del 2011; Cass. Sez. U. 16/06/2006, n. 13916; Cass. 12/04/2010, n. 8650; 09/12/2016, n. 25269).

Alla luce dei su enunciati principi, possono essere riconosciuti valore ed effetto di giudicato esterno alle sentenze richiamate dalla ricorrente, fatti salvi i necessari approfondimenti in fatto che riguardano anche l’estensione dei terreni (particelle 489 e 490 alle quali era stata accorpata, con l’accertamento, la particella 488 già classificata come bosco ceduo).

La sentenza va pertanto cassata in relazione al primo motivo di ricorso, con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, che dovrà riconsiderare la fattispecie alla luce del giudicato esterno sopravvenuto, anche in considerazione dell’avvenuto accorpamento di particelle comportanti una maggiore estensione del terreno sottoposto ad ICI. La CTR provvederà,inoltre, alla liquidazione delle spese anche del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo esame alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 20 novembre 2019

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