Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30148 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 21/11/2018), n.30148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17543-2017 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TENIPIO DI GIOVE 21,

presso gli Uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa

dall’avvocato FEDERICA GRAGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7753/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

18/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.A. propone ricorso per cassazione contro Roma Capitale, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, pur accogliendo il suo appello, ha liquidato solo le spese del grado.

La ricorrente denunzia 1) violazione dell’artt. 112 e 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c.; 2) violazione delle stesse norme.

Le censure sono fondate in ordine alla mancata liquidazione delle spese anche di primo grado, sulle quali la sentenza nulla dice. Giova richiamare alcuni principi generali in tema di liquidazione delle spese.

L’art. 92 c.p.c., comma 2, legittima la compensazione delle spese processuali, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; tale disposizione costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr. Cass. n. 1222/2016; n. 2883/2014); ed ove il giudice abbia esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere in caso contrario sussistente una violazione di legge (cfr. Cass. n. 12893/2011).

Questa Corte Suprema già in precedenza (Cass. n. 9262/2006) ha statuito che in materia di spese processuali, con riferimento alla compensazione delle stesse, l’orientamento secondo cui il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale, ha trovato conferma nella L. 28 dicembre 2005, n. 263, il cui art. 2 ha introdotto l’obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione, ma soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, inizialmente fissata al 1 gennaio e poi prorogata al 1 marzo 2006.

Il principio generale (art. 91 c.p.c.) che il costo del processo è a carico del soccombente e che il giudice possa compensare le spese comporta che anche detto potere di compensazione

(impropriamente definito discrezionale) debba essere adeguatamente motivato (art. 111 Cost., comma 6).(Cass. 5 maggio 1999 n. 4455).

Nella fattispecie nessuna statuizione è stata effettuata sulle spese di primo grado, sulle quali il giudice di appello doveva procedere di ufficio (Cass. 1.6.2016 n. 11423, Cass. ord. 12.4.2018 n. 9064). Donde l’accoglimento del ricorso con cassazione e rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA