Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30148 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 20/11/2019), n.30148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14159-2016 proposto da:

LEGNITALIA SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONIO SALZANO, ALVREDO SALZANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato PASQUALE GENOVESE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 10917/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/04/2019 dal Consigliere Dott.ssa TADDEI MARGHERITA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il legale rappresentante della Legnitalia srl ricorre per la cassazione della sentenza CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 10917/12/2015 che, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l’appello della società avverso l’avviso di accertamento ICI 2006 del Comune di Montecorvino Pugliano, ritenendo: 1) l’avviso di accertamento adeguatamente motivato; 2) la stima dell’agenzia del territorio congrua in considerazione della specificità dell’immobile; 3) corretto il metodo della ‘stima direttà, senza- alcuna necessità di sopralluogo; 4) la nuova rendita resa nota con la pubblicazione all’albo pretorio, nel 2000.

L’accertamento ICI in questione consegue alla modifica del classamento e della rendita effettuata d’ufficio dall’Agenzia del Territorio in relazione ad un immobile a destinazione speciale (D7) che il ricorrente si era aggiudicato in procedura fallimentare; con valore dichiarato pari alla perizia fallimentare.

Al fine di ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento e dell’attribuzione di rendita catastale, il ricorrente articola tre motivi di ricorso, di seguito riassunti:

1. Violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente lamenta che i giudici dell’appello abbiano erroneamente omesso di riconoscere gli effetti favorevoli del giudicato formatosi tra le stesse parti in un analogo giudizio avente ad oggetto gli avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2003, 2004 e 2005, tutti fondati sull’identico presupposto costituito dalla rettifica-variazione della rendita catastale attribuita all’immobile sottoposto a tassazione ICI, operata dall’Agenzia del Territorio; facendo parte l’avviso di accertamento qui impugnato di una serie di avvisi di accertamento notificati dal Comune di Montecorvino Pugliano per gli anni che vanno dal 2003 al 2008, aventi tutti come unico presupposto la variazione della rendita catastale operata dall’Agenzia del Territorio nell’anno 1999, mai notificata nè portata a conoscenza della ricorrente.

2. Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta, in particolare la ricorrente che i giudici dell’appello abbiano ritenuto adeguatamente motivato l’accertamento ICI del Comune pur in assenza delle necessarie evidenze probatorie idonee a giustificare la validità dei criteri adottati, non risultando allegata all’accertamento la rettifica del classamento operata dall’Ufficio del territorio. Anche in questo caso l’Ufficio ha proceduto alla rettifica senza specificare le ragioni che avrebbero legittimato la modifica di valore, e senza procedere alla stima diretta dell’immobile in oggetto attraverso un sopralluogo che meglio avrebbe potuto consentire di individuare le caratteristiche oggettive dell’immobile. Di conseguenza, sia per l’avviso di accertamento ICI quanto per la rendita catastale, non sarebbe stato assolto nè l’onere probatorio che, a mente dell’art. 2697, c.c. grava su chi intende far valere una propria pretesa, nè l’onere motivazionale.

3. Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 3 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il ricorrente lamenta l’inesistenza della motivazione in ordine alla specifica istanza, contenuta nell’appello, di riconoscere l’estensione del giudicato esterno favorevole, avuto riguardo alla sentenza n. 144/4/12 della CTR Campania, passata in giudicato come da attestato della segreteria in atti, che ha annullato i pregressi avvisi ICI 2003-2005 per mancanza di stima diretta con sopralluogo ed incongruità del valore a fronte della congruità del valore invece risultante dalla perizia fallimentare.

Il Comune di Montecorvino Pugliano e l’Agenzia delle Entrate resistono con autonomi controricorsi.

La società ricorrente ha depositato memoria.

Il terzo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è fondato e va accolto; gli ulteriori motivi rimangono pertanto assorbiti.

Va innanzitutto evidenziato che l’eccezione di omessa pronuncia in merito al giudicato esterno è stata qui formulata nel pieno rispetto degli oneri di specificità ed autosufficienza, avendo il ricorrente allegato la sentenza n. 144/4/12, relativa all’accertamento ICI per gli anni 2003,2004,2005, completa dell’attestazione del passaggio in giudicato; ed anche riprodotto (ric.pagg.14-15) lo specifico motivo di appello, concernente l’effetto preclusivo del giudicato esterno, a fronte del quale la CTR nulla ha motivato. Omettendone l’esame, essa ha pertanto violato il principio devolutivo e di rispondenza tra chiesto e pronunciato, costituendo l’eccezione relativa al giudicato esterno tema specifico del petitum.

Va rilevato che sia l’imposizione Ici che l’attribuzione della rendita hanno costituito oggetto di accertamento giudiziale nella decisione qui richiamata, che ha acquisito natura di giudicato per effetto della mancata impugnazione.

Tuttavia, la valutazione dell’estendibilità del giudicato esterno in questione all’accertamento qui in esame (concernente una diversa annualità) comporta la valutazione di profili fattuali e di merito di spettanza del giudice di rinvio; il quale, nel pronunciarsi sulla deduzione pretermessa, farà applicazione dell’indirizzo di legittimità in materia (SSUU n. 13916/06 e successive).

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al terzo motivo di ricorso, con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, che dovrà valutare l’estendibilità oggettiva e soggettiva del giudicato esterno sia all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, sia al provvedimento di rendita catastale che ne costituisce il presupposto.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 20 novembre 2019

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