Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30147 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G. (OMISSIS), (quale coniuge superstite di

T.A.), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MOBILIA FABRIZIO giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto N. 1299 CRON. della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

25/05/09, depositato il 09/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con il decreto impugnato la Corte di merito ha accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da S.G.;

che contro il decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi con i quali lamenta l’omessa attribuzione degli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione e la violazione dei minimi tariffali nella liquidazione delle spese;

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese;

Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio;

che il primo motivo è fondato in virtù del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, dal carattere indennitario dell’obbligazione in oggetto discende che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, in base alla regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria (Cass. n. 8118, n. 5672 e n. 787 del 2009; n. 8712 del 2006; n. 7389 del 2005;

v. anche Cass. n. 2248 del 2007);

che l’accoglimento del motivo comporta la cassazione del decreto limitatamente alla parte relativa all’omessa attribuzione degli interessi legali – assorbito il secondo motivo, occorrendo comunque procedere alla riliquidazione delle spese del giudizio – e la causa può essere decisa nel merito, sussistendone i presupposti, mediante attribuzione degli accessori a far data dalla domanda;

che l’esito complessivo della lite induce il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità in ragione di 2/3.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente gli interessi legali sulla somma liquidata per indennizzo dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 330,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 1, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA