Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30147 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 21/11/2018), n.30147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16984-2017 proposto da:

S.F., in proprio e nella qualità di Amministratore

Unico di XANITALIA SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MICHELE PRATELLI;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

BONACCIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA BEATRICE

RIMINUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 624/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 23 maggio 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15 giugno 2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.F. propone ricorso per cassazione contro l’amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della corte di appello di Ancona del 23 maggio 2016, che ha respinto l’appello a sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva rigettato l’opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 2, per aver tenuto in modo incompleto i registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all’art. 12, comma 1, lett. a.

La sentenza statuisce la tardività di deduzioni non introdotte tempestivamente in primo grado e la legittimità della contestazione.

Il ricorrente denunzia 1) omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 115 c.p.c.; 2) violazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 6 e 12; 3) omesso esame di fatto decisivo sullo stoccaggio entro sette giorni.

La prima censura non è conforme al nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,conv. in L. n. 134 del 2012, secondo il quale è inammissibile il motivo di ricorso per l’omesso esame ove il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione.

Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5 deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U.8053/14).

Al riguardo il controricorso eccepisce la sostanziale novità della questione posto che le tre righe in cui il ricorrente dice di aver dedotto la questione della natura del rifiuto erano insufficienti a proporla in appello.

La seconda censura, pur sotto l’apparente denunzia di violazione di legge, manifesta mero dissenso rispetto alla decisione senza confutare il sostanziale accertamento in fatto e senza superare l’affermazione della sentenza secondo la quale erano tardive le deduzioni non introdotte tempestivamente in primo grado.

Il giudizio di opposizione viene incardinato attraverso i motivi dedotti nell’atto introduttivo ed, anche ove si ammetta in astratto la possibilità di precisare ed emendare le domande in relazione alle deduzioni avversarie, ciò deve avvenire tempestivamente e non all’udienza di precisazione delle conclusioni, ed in ogni caso deve trattarsi di mera emendatio e non di motivo nuovo (Cass. 16.2.2016 n. 2962 ex multis).

In ogni caso il rigetto del primo motivo determina anche quello del secondo.

Sul terzo motivo va osservato che i fatti decisivi non valutati sono riassunti aspecificamente; si parla a pagina 28 di prove testimoniali da cui risulterebbe che i rifiuti erano tutti smaltiti ma la Corte ha spiegato che era impossibile perchè i bidoni si riempiono in 40-60 giorni e, quindi, con valutazione logica e congrua, ha disatteso le asserite prove contrarie.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2500 di cui 200 per esborsi ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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