Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30147 del 15/12/2017
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30147 Anno 2017
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA
ORDINANZA
sul ricorso 26948-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MARIANI ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
2017
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FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato
BERNARDO DE STASIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato LUIGI SCARPA;
– controricorrente
avverso la sentenza n. 2/2012 della COMM.TRIB.REG. di)
L0(31e)nDolMILANO, depositata il 10/01/2012;
Data pubblicazione: 15/12/2017
”4.
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE.
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R. G.6948/12 Agenzia delle entrate c/Mariani Elena
Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza
della C.T.R. della Lombardia, n. 2/8/12 dep. 10.1.2012, che,
previa riunione, ha rigettato gli appelli dell’Ufficio su ricorsi di
emessi ai fini Irpef, ex art. 38 dpr 600/73, per acquisti
immobiliari effettuati nel 2002, 2006 e 2007, rispetto ai quali il
reddito dichiarato per gli anni 2002 e 2003 risultava
incongruente. Gli investimenti immobiliari erano stati effettuati
tramite finanziamento della Banca popolare di Sondrio, avallato
dal padre della contribuente, che aveva trasferito nel 2007 un
immobile acquistato nel 2006. La C.T.P. accoglieva il ricorso,
escludendo che gli investimenti realizzati dalla Mariani fossero
frutto di disponibilità economiche non realizzate, accertando
trattarsi della “conseguenza della necessità di realizzare
reinvestimenti immobiliari ottenendo allo scopo credito
bancario”. La decisione veniva confermata dalla C.T.R., sulla
base della documentazione esaminata (finanziamento della BPS
avallato dal padre della contribuente; estratti conto bancari e
movimentazione bancaria, in relazione alla corrispondenza degli
importi fra finanziamenti bancari e acquisti immobiliari), idonea a
“giustificare appieno l’ammontare degli acquisti immobiliari
effettuati nell’arco di tempo” individuato nell’accertamento.
Elena Mariani si costituisce con controricorso.
Considerato che:
1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce
insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la C.T.R.
ritenuto che l’acquisto dell’immobile in Monza del 11/10/2006 sia
R.G.16948/12 Agenzia delle entrate c/Mariani Elena
Elena Mariani, proposto avverso due avvisi di accertamento,
stato realizzato grazie al finanziamento della BPS, acceso in data
20/11/2006.
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2. Col secondo motivo si denunzia la contraddittorietà della
motivazione per avere la C.T.R. escluso che gli investimenti
realizzati dalla Mariani fossero frutto di disponibilità economiche
non dichiarate, pur risultando che la compravendita dell’immobile
finanziamento.
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3. Col terzo motivo si denunzia Ontese a rm otivazione sul motivo
dedotto in appello dall’Agenzia, volto a rilevare l’insufficienza
della provvista riferita alla liberalità del padre Enrico rispetto
all’investimento immobiliare dell’anno 2002.
4. Col quarto motivo si deduce omessa motivazione su un fatto
controverso e decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la
CTR esaminato la contestazione in merito all’investimento
immobiliare effettuato dalla contribuente nell’anno 2002.
5. Il ricorso è infondato e va respinto.
6. A parte i profili di inammissibilità per genericità dei motivi di
ricorso, volti a conseguire una nuova e diversa valutazione dei
documenti prodotti nel giudizio di merito (ex multis v. Cass. n.
91 del 2014; n. 19692 del 2011), tutti gli indicati vizi di
motivazione della sentenza impugnata sono infondati, avendo la
C.T.R. esaminato ed indicato le prove su cui ha basato la
decisione, consentendo la verifica del percorso logico giuridico
seguito, che è congruamente e razionalmente sviluppato, senza
che risulti alcun mancato o insufficiente esame dei punti rilevanti
della controversia. Le doglianze della ricorrente sono pertanto
infondate, non essendo consentito a questa Corte, ex art. 360 n.
5 cod. proc. civ., nella versione vigente ratione temporis,
di
riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa,
bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e
della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal
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R.G.26948/12 Agenzia delle entrate c/Mariani Elena
in Monza era stata sottoscritto in data anteriore al
giudice cui è riservato l’apprezzamento dei fatti. Ne deriva che
alla cassazione della sentenza per vizi della motivazione si può
giungere quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento
svolto dal giudice, quale risulti dalla sentenza, che si rilevi
incompleto, incoerente o illogico, non già quando il giudice abbia
semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un
7. Conclusivamente il ricorso va rigettato
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento
delle spese, liquidate in C. 4.000,00 oltre spese generali nella
misura forfetaria del 15% e accessori di legge.
Roma, 16/05/2017
Il Pres
–
significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte.