Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30146 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimato –

avverso il decreto n. Cron. 3825 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

05/05/2006, depositato il 05/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Corte d’appello di Napoli – adita da A.E. al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo pendente dal 12.5.1989 dinanzi al TAR Campania (avente ad oggetto la richiesta di inquadramento in qualifica superiore e di differenze retributive) – con il decreto impugnato ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare al ricorrente la somma di Euro 10.478,00 a titolo di danno non patrimoniale (Euro 750,00 per anno di ritardo, stante la mancata presentazione di istanza di prelievo) nonchè al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 331,00, distratte in favore del difensore anticipatario.

La Corte di merito, in particolare, ha accertato in tre anni il periodo di ragionevole durata del processo presupposto ed ha, per il ritardo di circa 14 anni, quantificato l’indennizzo nella predetta somma.

Per la cassazione di tale decreto parte attrice ha proposto ricorso affidato a 13 motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha resistito con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria nei termini di cui all’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Con i motivi di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001 e Convenzione europea per i diritti dell’uomo, come interpretata dalla Corte europea) e relativo vizio di motivazione, lamentando, in estrema sintesi, che la Corte di appello:

a) non ha ritenuto direttamente applicabile la C.E.D.U., sia erroneamente applicando la normativa italiana in contrasto con la C.E.D.U., dimenticando che la L. n. 89 del 2001 costituisce diretta applicazione della C.E.D.U. – specie art. 6 -, sia disattendendo la Giurisprudenza europea e l’interpretazione, i parametri dalla stessa enunciati e la relativa elaborazione ermeneutica;

b) non si è attenuta ai parametri minimi sanciti dalla giurisprudenza di Strasburgo in tema di quantificazione dell’equo indennizzo che non può essere inferiore a Euro 1.000,00 – 1.500,00;

c) non ha tenuto conto del bonus dovuto in ipotesi di cause in materia di lavoro;

d) ha erroneamente valutato la mancata presentazione dell’istanza di prelievo;

e) non ha tenuto conto in sede di liquidazione delle spese dei parametri europei ai quali doveva adeguarsi;

f) non ha motivato la liquidazione delle spese;

h) ha erroneamente applicato la tariffa professionale, richiamando le voci relative ai procedimenti speciali anzichè quelle relative al processo contenzioso.

3.- Osserva la Corte che tutti i motivi di ricorso – fatta eccezione per le censure in relazione alle spese liquidate – sono manifestamente infondati perchè a1) è escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie consentano di riconoscere una somma ulteriore arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e asseritamente dovuta in considerazione dell’oggetto della controversia (Sez. 1, Sentenza n. 9411 del 21/04/2006); a2) la somma liquidata non si discosta irragionevolmente da quella che questa Corte liquida ex art. 384 c.p.c. in casi analoghi (giudizi amministrativi e contabili ultradecennali) anche sulla base della giurisprudenza della Corte europea (cfr. precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009), anche tenuto conto della mancata presentazione dell’istanza di prelievo, che può incidere sulla determinazione dell’indennità spettante, ai sensi dell’art. 2056 cod. civ., all’avente diritto, come ribadito dai più recenti orientamenti della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Decisione Volta et autres c. Italia del 16 marzo 2010 e Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010; Sez. 1, Sentenza n. 14753 del 18/06/2010).

Quanto alle spese processuali, invece, effettivamente il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alle tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (Sez. 1, Sentenza n. 25352 del 17/10/2008). Per contro, la Corte di appello ha espressamente richiamato proprio tali ultime voci della tariffa.

In applicazione di tali principi, la considerazione che il decreto ha liquidato le spese in Euro 331,00 esplicitamente richiamando la Tab.

A-7^, 50-B e la Tab. B-3^-75 rende palese la fondatezza della censura, dovendo invece applicarsi la Tab. B-1^ (per i diritti) e la Tab. A-4^ per gli onorari, ovviamente relativamente alle sole voci per le quali è stata documentata l’attività svolta.

Entro questi limiti i mezzi possono essere accolti.

Il decreto va quindi cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito, in applicazione delle regole sopra indicate.

Le spese di legittimità vanno compensate per due terzi, sussistendo giusti motivi, stante il limitato e parziale accoglimento del ricorso.

Le spese vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato limitatamente al capo concernente le spese e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare le spese della fase di merito che liquida in Euro 600,00 per diritti, Euro 490,00 per onorario e Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè un terzo delle spese del presente grado (compensata la residua parte), che liquida in complessivi Euro 525,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 1, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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