Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30146 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 21/11/2018), n.30146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13502-2017 proposto da:

P.F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TOZZI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS), EQUITALIA RISCOSSIONI E SERVIZI SPA

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 22046/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 23 novembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10 aprile 2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.F.D. impugna per cassazione contro Roma Capitale ed Equitalia Riscossioni e Servizi spa, che non svolgono difese in questa sede, la sentenza del tribunale di Roma 23 novembre 2016 che ha respinto il suo appello relativo alla compensazione delle spese di primo grado e lo ha condannato alle spese in favore di Roma Capitale.

Il ricorrente denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c. perchè se vi è soccombenza reciproca o concorrono gravi ed eccezionali ragioni il giudice può compensare le spese e deposita memoria.

Il relatore ha proposto la manifesta infondatezza del ricorso perchè la compensazione delle spese è stata motivata con la parziale reciproca soccombenza.

Il Collegio osserva:

Il ricorso merita accoglimento.

Il Giudice di primo grado ha compensato le spese.

Il giudice di appello ha rigettato il gravame sulle spese per l’affermata soccombenza reciproca perchè alcune ragioni di opposizione erano state respinte.

Nella specie la sentenza richiama quella di primo grado sulla inammissibilità e l’infondatezza di parte dei motivi e sulla ravvisata parziale reciproca soccombenza, motivazione errata perchè l’opposizione è stata accolta e le spese andavano liquidate (Cass. n. 3438/2016).

La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale delle spese (art. 91 c.p.c.) ovvero in base alla reciproca soccombenza parziale, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. n. 3438/2016).

Nella fattispecie non vi erano capi di domanda respinti ma la domanda era stata accolta; dunque non era ipotesi di reciproca soccombenza ma di ininfluente rigetto di alcune delle rationes dell’opposizione, irrilevanti per il carico delle spese.

Donde la cassazione con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia al tribunale di Roma in persona di altro Magistrato, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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