Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30146 del 15/12/2017
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30146 Anno 2017
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA
ORDINANZA
sul ricorso 3854-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
LEGNO LAK SRL;
– intimato –
2017
874
avverso la sentenza n. 72/2010 della COMM.TRIB.REG. cl2X
VULLSCCAMPOBASSCI depositata il 16/12/2010;
L-
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE.
Data pubblicazione: 15/12/2017
R.G. 3854/12 Agenzia delle entrate c/SRL Legno lak
Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza
della C.T.R. del Molise, n. 72/4/2010 dep. 16.12.2010, che su
impugnazione da parte di S.r.l. Legno
bk,
esercente attività di
ex art. 39 comma 2 lett. d) d.P.R. 600/73, col quale erano stati
rideterminati induttivamente, per l’anno 2002, i ricavi ai fini
Irpeg, Irap e il volume di affari ai fini IVA in applicazione degli
studi di settore, ha accolto l’appello della società.
La C.T.P. aveva accolto parzialmente il ricorso della società,
riconoscendo la legittimità dell’accertamento induttivo ma
imponendo all’Ufficio di rideterminare i ricavi sulla base del
diverso studio di settore indicato dalla contribuente, imponendo
altresì la compensazione della variazione in aumento con le
perdite fiscali pregresse, confermando nel resto l’accertamento;
la C.T.R. ha accolto l’appello della società, ritenendo:
inapplicabilt. al caso di specie gli studi di settore, per i quali è
“necessario verificare, caso per caso, la compatibilità fra
l’effettiva capacità reddituale e gli elementi desumibili” da essi;
assente nel caso di specie il presupposto della omessa tenuta
delle scritture ausiliarie di magazzino, ex art. 1 comma 1 d.P.R.
695/96, non obbligatorie per gli imprenditori che non
conseguano ricavi superiori a cinque milioni di euro per due
esercizi consecutivi; mancanti le condizioni legittimanti
l’accertamento induttivo, in assenza di “preventiva dichiarazione
5-1 0/9-6
di inattendibilità della contabilità, pure richiesta dal DPR EaSePa”,
e dei requisiti di gravità, numerosità e ripetizione delle
irregolarità formali, dato il modesto valore delle rimanenze finali
rispetto ai ricavi e l’esclusiva contestazione “della omessa
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taglio e piallatura del legno, di avviso di accertamento notificato
indicazione nel libro degli inventari della consistenza dei beni
raggruppati in categoria omogenee per natura ed il valore agli
stessi attribuiti”.
SRL Legno tak è rimasta intimata.
Considerato che:
violazione di legge (art. 15 del d.P.R. n. 600/73), dovendo la
società tenere un inventario che indichi la consistenza dei beni
raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore
attribuito a ciascun gruppo, ovvero tenere le scritture ausiliarie,
al fine di consentire il controllo da parte dell’Ufficio: scritture
mancanti nel caso di specie.
2. Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 39 comma 2
lett. d) d.P.R. 600/73, trattandosi di irregolarità non meramente
formali, debitamente contestate nell’avviso di accertamento.
3. I motivi sono entrambi infondati, non cogliendo la ratio decidendi
della sentenza
impugnata, che
ha congruamente e
analiticamente motivato – con accertamento di fatto
incensurabile in sede di legittimità – sulla inapplicabilità al caso di
specie degli studi di settore, in mancanza del presupposto della
omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, ex art. 1
comma 1 d.P.R. 695/96, e in assenza di “preventiva
dichiarazione di inattendibilità della contabilità, pure richiesta dal
570/91
,
DPR 5~”. E infatti necessario, anche in caso di denuncia di
un errore di diritto,
ex art. 360, n. 3, c.p.c., che la parte
ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato
all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del
fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della
quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da
quella compiuta dal giudice “a quo”, asseritamente erronea.
2
R.G. 3854/12 Agenzia delle entrate c/SRL Legno lak
1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce
In particolare la censura contenuta nel primo motivo del ricorso,
attinente alla violazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 600/73, non
contiene elementi atti ad identificarne la decisività in mancanza
di riferimenti desumibili dalla sentenza impugnata e della
trascrizione dell’avviso di accertamento, risultando altresì
carente di autosufficienza, così come il secondo motivo, del tutto
cui la censura è stata dedotta, risolvendosi così in una richiesta
di revisione di un accertamento di fatto in senso favorevole
all’Amministrazione.
4. Il ricorso va conclusivamente rigettato.
5. Nulla sulle spese, non avendo l’intimatq svolto attività difensiva in
questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso_
16/05/2017
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cANcELLERIA
i 5 DIC .2017
Marceil
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R.G. 3854/12 Agenzia delle entrate c/SRL Legno lak
generico e privo del necessario riferimento agli atti di causa in