Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30145 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTILIO

VARO 133, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI ANGELO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. cron. 4305 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

30/1/06, depositato il 29/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte d’appello di Roma – adita da E.M. allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR Lazio in data 2.9.1999 e definito in data 28.2.2004 -con il decreto impugnato, fissata la ragionevole durata del giudizio in anni tre, ritenuto violato il relativo termine per oltre un anno, ha liquidato, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale la somma di Euro 1.200,00 (Euro 1.000,00 per anno di ritardo), oltre interessi legali dalla data del decreto, condannando l’Amministrazione convenuta alle spese del giudizio; che per la cassazione di questo decreto parte attrice proposto ricorso, affidato a 3 motivi; che non ha svolto attività difensiva l’Amministrazione intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio; che con i motivi di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione lamentando a) la liquidazione di indennizzo in misura non conforme ai criteri CEDU; b) l’erronea decorrenza degli interessi (dal decreto e non dalla domanda); c) la liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari;

che la censura di cui al primo motivo è infondata perchè la somma liquidata non si discosta irragionevolmente da quella che questa Corte liquida ex art. 384 c.p.c. in casi analoghi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009);

che è fondato, invece, il secondo motivo perchè, diversamente da quanto deciso dalla corte d’appello, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, sull’equa riparazione gli interessi legali decorrono dalla data della domanda e non da quella del decreto (così, tra le altre, Cass. 787 del 2009);

che accolto il secondo motivo, resta assorbito il terzo, relativo alla liquidazione delle spese processuali;

che cassato il decreto cassato, la Corte ha il potere di pronunciare nel merito (art. 384 c.p.c., comma 2);

che deve essere pronunziata condanna al pagamento degli interessi legali in favore della parte attrice, con decorrenza dalla data della domanda;

che le spese del giudizio di merito sono liquidate, nel dispositivo, in base allo scaglione pertinente alla somma capitale riconosciuta dovuta nei minimi, considerata la natura ripetitiva delle questioni trattate ed in base alle voci di tariffa di seguito elencate;

che le spese del giudizio di cassazione, pure liquidate nel dispositivo, sono dichiarate compensate per la metà, considerata la semplicità della questione oggetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a pagare alla parte ricorrente gli interessi legali dalla data della domanda sulla somma già liquidata, oltre alle spese del precedente grado, liquidate in Euro 445,00 per onorari, Euro 280,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese;

la condanna altresì al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nella misura di 1/2 dell’intero che liquida in Euro 525,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, dichiarando compensata la rimanente metà; tutte le spese processuali sono aumentate del rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 1, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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