Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30145 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 21/11/2018), n.30145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12940-2017 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BUCCELLATO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MONICA MARAGNO;

– ricorrente –

contro

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO DE GIOVANNI, rappresentata e

difesa dall’avvocato TINO MACCARRONE;

– controricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ADRAGNA,

rappresentata e difesa dall’avvocato UMBERTO COPPOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2209/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26 novembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10 aprile 2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

N.G. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro C.T. e M.M., che resistono con distinti controricorsi, avverso la sentenza della corte di appello di Palermo 28 ottobre 2016 che ha rigettato l’appello a sentenza del tribunale di Trapani che aveva escluso il riconoscimento di alcuna provvigione all’attore attesa la genericità delle allegazioni.

Oggetto della causa era la mediazione per la vendita di un immobile acquistato dalla M., moglie del conduttore, al quale il mediatore aveva chiesto il rilascio anticipato per conto della proprietaria C., che voleva vendere l’immobile.

Il conduttore aveva chiesto una somma di denaro per il rilascio e dopo sei mesi aveva acquistato la moglie.

In primo grado la domanda era stata rigettata ravvisando un mandato e l’appello è stato rigettato, perchè la M. era estranea al mandato conferito dalla venditrice e non aveva avuto rapporti con l’attore mediatore; nei confronti della C. non si era data la prova di una attività mediatoria che avesse influenzato la vendita nè del compenso applicabile.

Il ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 1754 c.c.; 2) violazione dell’art. 1755 c.c., comma 1; 3) violazione dell’art. 1755 c.c., comma 2; 4) violazione degli artt. 1709 e 1720 c.c.; 5) – indicato ancora come 4 – violazione degli artt. 112 e 287 c.p.c., omessa pronunzia sulla correzione di errore materiale.

Il relatore ha proposto la manifesta infondatezza del ricorso trattandosi di doppia conforme con sostanziale richiesta di riesame del merito.

Il Collegio condivide la richiesta in ordine ai primi quattro motivi non ravvisandosi i vizi denunziati, posto che le doglianze, sotto l’apparente denunzia di violazioni di legge, comunque non risolutive in quanto meramente ipotetiche, manifestano mero dissenso rispetto alla pronunzia senza attaccare la ratio decidendi essenziale della genericità delle allegazioni.

In relazione ai primi quattro motivi va osservato che la sentenza ha fatto riferimento all’art. 1754 c.c. ma poi, in fatto, ha dato atto di un generico incarico a vendere un appartamento revocato con lettera 14 gennaio 2007 perchè il N. aveva mostrato l’appartamento a terzi senza il consenso della proprietaria e nonostante il conduttore non fosse disposto rilasciarlo.

Doveva convenirsi col Tribunale che trattavasi di mandato e non di mediazione, ma anche ove fosse configurabile la mediazione tipica il diritto alla provvigione presuppone la conclusione dell’affare mentre nessun preliminare era stato concluso e nessuna accettazione di proposta si era realizzata.

Il N. non aveva provato di aver mai contattato il locatario per proporgli la vendita ed aveva ammesso di non conoscere la moglie dello stesso, successivamente acquirente dell’immobile, tutte circostanze decisive per il rigetto della domanda.

Ai sensi dell’art. 1709 c.c., il mandato si presume oneroso ed il compenso non è condizionato dal buon esito del compito ma occorre che il mandatario si sia comunque diligentemente adoperato per portare a termine lo stesso e difettava la prova di una condotta protratta nel tempo seriamente e diligentemente finalizzata a trovare un acquirente.

Era stata prodotta la copia informe di una sola pagina della raccolta provinciale degli usi inidonea alla verifica dell’eventuale compenso applicabile.

Trattasi di triplice ratio non congruamente impugnata.

In particolare il primo motivo non supera la tesi della configurabilità del mandato.

Il secondo è infondato, attesa la valutazione di merito circa l’effetto causale tra attività ed acquisto.

Il terzo motivo resta assorbito dal rigetto della ipotesi mediazione. Il quarto motivo sul mandato e sulla quantificazione del compenso si duole delle prove non ammesse per motivi processuali non attaccati e non affronta la ratio della mancata prova della rilevanza dell’attività svolta.

L’ultimo motivo è fondato, come sostanzialmente ammette controparte C. a pag. 8 del controricorso, essendo mancata la decisione sulla richiesta di correzione di errore materiale circa le spese di primo grado indicate in 200 Euro in più nel dispositivo.

La Corte doveva pronunziarsi in qualche senso tenuto conto di Corte Costituzionale n. 355/04 che ha ammesso la contemporaneità dei due rimedi ma non ha escluso l’appello.

Non si dà luogo a pronunzia nel merito perchè si deve pronunziare il giudice della sentenza asseritamente errata.

Donde il rigetto dei primi quattro motivi e l’accoglimento del quinto con cassazione e rinvio.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi quattro motivi, accoglie il quinto, cassa sul punto la sentenza e rinvia alla corte di appello di Palermo, altra sezione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA