Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30145 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30145 Anno 2017
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 13515 2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

BANDETTINI DI POGGIO AUGUSTO;
– intimato –

e

avverso la sentenza n. 33/2010 della COMM.TRIB.REG. didAQ_
„Lk.(zuZIA
depositata il 31/03/2010;
_G_ENOV
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE.

Data pubblicazione: 15/12/2017

13515/2011 Agenzia delle entrate c/ Bandettini Di Poggio Augusto

Ritenuto che:
L’Agenzia delle entra e ricorre per la cassazione della
.1),9 aix re i c
sentenza della C.T.R. della Liguri
in ricorso avverso il diniego di
rimborso dell’Irap proposto da Augusto Bandettini Di Poggio,

sentenza di primo grado, ha accolto l’appello del contribuente,
ritenendo insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione
“per il lavoratore autonomo che svolge la propria attività da
solo”.
Augusto Bandettini Di Poggio non si è costituito
Considerato che:
L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi, attinenti il
primo a violazione di legge (art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997),
stante la presenza di una segretaria, sintomo di autonoma
organizzazione; il secondo a vizio di motivazione della sentenza,
per avere questa ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma
organizzazione, pur avendo ammesso la presenza di una
segretaria;
sul tema sono intervenute le S.U. di questa Corte (con
sentenza n. 9451 del 10/05/2016), che, in relazione al
presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, richiesto
dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, hanno stabilito che in tema
di imposta regionale sulle attività produttive esso non ricorre
quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione senza
impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile

13515/2011 Agenzia delle entrate c/ Bandettini Di Poggio Augusto

commercialista, per gli anni dal 2004 al 2006, riformando la

all’esercizio dell’attività, si avvale di lavoro altrui non eccedente
l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive;
il professionista che si avvale di un collaboratore che
esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive,
come nel caso in esame di una segretaria apprendista, non

presupposto per l’applicazione dell’IRAP;
il ricorso va conseguentemente rigettato;
non vi è luogo a provvedere sulle spese, data la mancata
costituzione in giudizio del contribuente,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

costituisce pertanto sintomo di autoa organizzazione quale

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