Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30144 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. 39/06 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

15/03/06, depositata il 09/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2011 dal Presidente Relatore GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del UMBERTO APICE che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La corte d’appello di Napoli – adita da M.S. al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo pendente dall’1.10.1997 dinanzi al TAR Campania (avente ad oggetto la richiesta di riliquidazione del tfr) – con il decreto impugnato ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare al ricorrente la somma di Euro 4.410,00 a titolo di danno non patrimoniale nonchè al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 349,58, distratte in favore del difensore anticipatario.

La Corte di merito, in particolare, ha accertato in tre anni il periodo di ragionevole durata del processo presupposto ed ha, per il ritardo di 5 anni e 3 mesi, quantificato l’indennizzo nella predetta somma.

Per la cassazione di tale decreto parte attrice ha proposto ricorso affidato a 18 motivi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha resistito con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria nei termini di cui all’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Con i motivi di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001 e Convenzione europea per i diritti dell’uomo, come interpretata dalla Corte europea) e relativo vizio di motivazione, lamentando, in estrema sintesi, che la Corte di appello:

a) non ha ritenuto direttamente applicabile la C.E.D.U., sia erroneamente applicando la normativa italiana in contrasto con la C.E.D.U., dimenticando che la L. n. 89 del 2001 costituisce diretta applicazione della C.E.D.U. – specie art. 6 -, sia disattendendo la Giurisprudenza europea e l’interpretazione, i parametri dalla stessa enunciati e la relativa elaborazione ermeneutica;

b) non si è attenuta ai parametri minimi sanciti dalla giurisprudenza di Strasburgo in tema di quantificazione dell’equo indennizzo che non può essere inferiore a Euro 1.000,00 – 1.500,00;

c) non ha tenuto conto che, una volta accertata la irragionevole durata, deve essere riconosciuto l’equo indennizzo per tutta la durata del processo e non il solo periodo eccedente la ragionevole durata;

d) non ha tenuto conto del bonus dovuto in ipotesi di cause in materia di lavoro;

e) ha erroneamente valutato la posta in gioco;

f) non ha tenuto conto in sede di liquidazione delle spese dei parametri europei ai quali doveva adeguarsi;

g) non ha motivato la liquidazione delle spese;

h) ha erroneamente applicato la tariffa professionale, richiamando le voci relative ai procedimenti speciali anzichè quelle relative al processo contenzioso.

3.- Osserva la Corte che tutti i motivi di ricorso – fatta eccezione per le censure in relazione alle spese liquidate sono manifestamente infondati perchè a1) è escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie consentano di riconoscere una somma ulteriore arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e asseritamente dovuta in considerazione dell’oggetto della controversia (Sez. 1, Sentenza n. 9411 del 21/04/2006); a2) la somma liquidata non si discosta irragionevolmente da quella che questa Corte liquida ex art. 384 c.p.c. in casi analoghi (cfr. (Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009); a3) la Corte europea – nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009 – ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla Legge Italiana n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sè decisivo, purchè i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili (Sez. 1, Ordinanza n. 478 del 11/01/2011).

Quanto alle spese processuali, invece, effettivamente il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alle tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (Sez. 1, Sentenza n. 25352 del 17/10/2008). Per contro, la Corte di appello ha espressamente richiamato proprio tali ultime voci della tariffa.

In applicazione di tali principi, la considerazione che il decreto ha liquidato le spese in Euro 349,00 esplicitamente richiamando la Tab.

A-7^, 50-B e la Tab. B-3^-75 rende palese la fondatezza della censura, dovendo invece applicarsi la Tab. B-1^ (per i diritti) e la Tab. A-4^ per gli onorari, ovviamente relativamente alle sole voci per le quali è stata documentata l’attività svolta.

Entro questi limiti i mezzi possono essere accolti.

Il decreto va quindi cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito, in applicazione delle regole sopra indicate.

Le spese di legittimità vanno compensate per due terzi, sussistendo giusti motivi, stante il limitato e parziale accoglimento del ricorso.

Le spese vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato limitatamente al capo concernente le spese e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare le spese della fase di merito che liquida in Euro 378,00 per diritti, Euro 445,00 per onorario e Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè un terzo delle spese del presente grado (compensata la residua parte), che liquida in complessivi Euro 300,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 1, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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