Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30143 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G.E., in proprio nonchè nella qualità di tutrice di

D.G.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARRA MARIA TERESA giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto N. cron. 4043 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

30/01/06, depositato il 18/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la corte d’appello di Roma – adita da D.G.E., in proprio e nella qualità di tutrice di D.G.M.G. allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al giudice del lavoro in data 14.6.1994 e definito in data 24.11.2004 in appello – con il decreto impugnato, fissata la ragionevole durata del giudizio in anni 5, ritenuto violato il relativo termine per anni 4, ha liquidato, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale la somma di Euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla data del decreto, condannando l’Amministrazione convenuta alle spese del giudizio; che per la cassazione di questo decreto parte attrice proposto ricorso, affidato a 2 motivi; non ha svolto attività difensiva l’Amministrazione intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio; che con i motivi parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto lamentando a) l’omessa attribuzione del c.d. bonus, b) l’esiguità dell’indennizzo e c) l’omesso computo dell’intera durata del giudizio presupposto;

che le censure sono infondate perchè a1) è escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie consentano di riconoscere una somma ulteriore arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e asseritamente dovuta in considerazione dell’oggetto della controversia (Sez. 1, Sentenza n. 9411 del 21/04/2006);

a2) la somma liquidata non si discosta irragionevolmente da quella che questa Corte liquida ex art. 384 c.p.c. in casi analoghi (cfr.

Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009);

a3) la Corte europea – nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009 – ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla Legge Italiana n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sè decisivo, purchè i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili (Sez. 1, Ordinanza n. 478 del 11/01/2011); che il ricorso va pertanto rigettato;

che nulla va disposto in ordine alle spese per l’assenza di attività difensiva dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 1, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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