Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30143 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 21/11/2018), n.30143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14774-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 996/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30 marzo 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 settembre 2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE

MARINIS.

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza del 21 febbraio 2017, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da G.S. nei confronti dell’INPS avente ad oggetto la condanna dello stesso Istituto al ricalcolo della posizione contributiva per il periodo di esposizione all’amianto;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto, escludendo il decorso del relativo termine con riferimento alle decorrenze fissate dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, per la decadenza dalle prestazioni pensionistiche;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Società intimata non ha svolto alcuna attività difensiva;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale per aver disatteso il principio per cui il diritto alla rivalutazione contributiva tipizzata dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale decorrente dal momento della maturata consapevolezza da parte dell’interessato dell’avvenuta esposizione all’amianto, nella specie ricollegabile alla domanda inoltrata all’INAIL per il rilascio della certificazione per il godimento dei benefici il 25 giugno 1997, data che precede di oltre un decennio la richiesta inoltrata all’INPS il successivo 21 giugno 2011 per l’applicazione del beneficio;

che il motivo merita accoglimento in relazione all’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte, per il quale la prescrizione decennale cui il diritto in questione è soggetto (cfr. sul punto Cass. nn. 25000/2014, 2351/2015, 10980/2015, 10887/2016) decorre dal momento dell’acquisita consapevolezza dell’avvenuta esposizione all’amianto, che si assume desumibile dalla presentazione all’INAIL dell’istanza amministrativa per il riconoscimento del beneficio (cfr. Cass. n. 2856/2017), nella specie pacificamente effettuata con anticipo ultradecennale rispetto alla richiesta all’INPS dell’applicazione del beneficio;

che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la controversia, non abbisognevole di altro accertamento in fatto, decisa nel merito, con il rigetto della domanda di G.S. e la compensazione delle spese di lite per essersi l’orientamento accolto consolidato successivamente all’introduzione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di G.S. e compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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