Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30143 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30143 Anno 2017
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA

sul ricorso 22900-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
temoore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lq rappresenta e difende;
– ricorrente contro

MUTHER ESTHER, MUTHER ERHARD BENEDIKT, MUTHER GERTRUD,
MUTHER THEKLA AGNES;

intimati

Nonché da:
MUTHER ERHARD BENEDIKT, MUTHER ESTHER, MUTHER GERTRUD,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALLISNERI 11,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO PACIFICI, che li

Data pubblicazione: 15/12/2017

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PETER
TAPPEINER;
– controricorrenti incidentali contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliat in ROMA VIA DEI

STATO, che lo, rappresenta e difende;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

MUTHER THEKLA AGNES;
– intimata –

avverso la sentenza n. 40/2010 della COMM. TRIBUTARIA
II GRADO di BOLZANO, depositata il 10/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE.

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

R.G. 22900/2010 Agenzia delle entrate c/ Muther Erhard Bendict + 3

Ritenuto che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza
della C.T. di II grado di Bolzano, n. 40/1/10 dep. 10.5.2010, che
su ricorso avverso avviso di accertamento ai fini Irpef anno 2003

Perpetua, Muther Thekla Agnes, per mancato pagamento di
plusvalenza da cessione – ciascuno per la sua quota- di due
particelle fondiarie destinate a verde agricolo, trasferite (con
contratto del 21/05/2003, reg. 10/06/2003) alla cooperativa
agricola “Alpe gen. Mbh”, ha rigettato l’appello dell’Ufficio,
confermando la decisione della C.T. di primo gradodi Bolzano. In
particolare i giudici d’appello, richiamato il quadro giuridico di
riferimento (art 81, ora 671 d.P.R. 917/86; art. 107, comma 6
L.P. n. 13/97), e in base alla certificazione di destinazione
urbanistica del terreno, rilevato che l’edificabilità di un terreno va
valutata con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione, hanno ritenuto che “al momento della
cessione il terreno trasferito non risultava nei piani urbanistici
come terreno da costruzione e ancora oggi nei piani urbanistici
esso presenta la destinazione come terreno di verde agricolo”.
Ciò ancorché l’agricoltore possa costruire la propria abitazione,
stalla, fienile, granai nell’ambito dei limiti severi di cui alla I.p. n.
13/97, che prevede il rilascio della licenza edilizia anche per la
realizzazione di un recinto.
I contribuenti si costituiscono con controricorso e propongono
ricorso incidentale.
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso al ricorso
incidentale.
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notificato a Muther Erhard Beritict, Muther Ester, Muther Gertrud

I contribuenti depositano successiva memoria.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate
deduce violazione di legge: art. 81 1 comma 1 1 1ett. b) – ora 67d.P.R. 917/86 e art. 107, comma 6 1 L.P. n. 13/97 in combinato

ritiene che non è sufficiente ai fini dell’applicazione dell’art. 81
cit. il dato formale della destinazione urbanistica, dovendo su di
esso prevalere il fatto, espressamente previsto dalla legge
provinciale, che le cooperative già esistenti nel verde agricolo
possono ampliare i propri impianti nella misura strettamente
necessaria per le esigenze della produzione locale. “Risulta chiara
ed inequivoca del resto la volontà della cooperativa acquirente di
realizzare un vero e proprio ampliamento dei capannoni”.
Avrebbe pertanto errato la C.T. a far discendere dall’art. 107 cit.
la non imponibilità della cessione ai fini IVA (ex art. 2 comma 3
dpr. 633/72).
2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale i contribuenti
censurano

la

sentenza

impugnata

per

motivazione

inesistente/inadeguata, per non avere riconosciuto la
responsabilità processuale aggravata dell’Agenzia, ex art. 96
c.p.c., insistendo per la condanna al risarcimento del danno
“avendo intentato il presente giudizio per evidenti ragioni
ritorsive e con sfruttamento di una posizione di mercato
dominante”.
3. Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
4. Va premesso che: a) la controversia riguarda l’accertamento
della mancata dichiarazione di plusvalenza tassabile, ex art. 67,
comma 1 lett. b), (già art. 81), del d.P.R. n. 917 del 1986,
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disposto con l’art. 2 1 comma 3 lett. c) 1 d.P.R. 633/72. L’Agenzia

rilevante ai fini Irpef, quando si tratta di “plusvalenze realizzate a
seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti
al momento della cessione”; b) il terreno oggetto di
compravendita, di proprietà della cooperativa agricola dei sigg.ri M 1 z-t1 ?11 P,
‘1Ad I 1111 •111l –

, ha natura agricola ed è stato trasferito ad altra

urbanistica provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, art.
107, comma 6, dispone che: “Gli impianti per la raccolta,
conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali, esistenti
nel verde agricolo e appartenenti a cooperative, possono essere
ampliati nella misura strettamente necessaria per le esigenze
della produzione locale”.
4.1. Ciò premesso non risulta contestato che al momento della
cessione il terreno in contestazione avesse natura agricola; lo
stesso Ufficio dichiara che la compravendita è stata registrata il
10.6.2003 e che il rilascio della concessione all’acquirente per la
“preparazione dei terreno” è del 1.10.2003, e quindi successiva.
4.2.Correttamente pertanto la Commissione di secondo grado ha
escluso la natura edificabile del terreno ai fini della plusvalenza
tassabile da corrispondersi da parte del venditore (ex art. 67
comma 1 lett. b), (già art. 81), TUIR), sul quale l’acquirente cooperativa agricola esistente al momento dell’entrata in vigore
della Legge urbanistica provinciale n. 13/1997 – potrebbe
“ampliare i propri impianti nella misura strettamente necessaria
per le esigenze della produzione locale”.
4.3.Non ignora il Collegio la rigida interpretazione della
giurisprudenza di questa Corte in materia di plusvalenza da
cessione di terreni, in base alla quale è stata riconosciuta la
finalità edificatoria in fattispecie in cui i venditori avevano
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cooperativa agricola (“Alpe gen. Mbh”), per il quale la Legge

presentato istanza affinché il fondo rustico di loro proprietà fosse
destinato a zona produttiva, ottenendo dal Comune,
anteriormente all’atto di trasferimento, l’adozione di apposita
delibera di variante al Piano regolatore (v. Cass. 15 aprile 2016,
n. 7513). Finalità edificatoria riconosciuta ai fini della tassabilità
della plusvalenza anche per un’area classificata «in via statica

concreta possibilità di «chiedere la variazione in modo da poter
destinare parte di tale area alla costruzione degli immobili
necessari alla … attività», possibilità sfruttata dai contribuenti
che avevano presentato istanza affinché il fondo rustico di loro
proprietà fosse destinato a zona produttiva, ottenendo dal
Comune, anteriormente all’atto di trasferimento, l’adozione di
apposita delibera di variante al Piano Regolatore (Cass. 15 aprile
2016, n. 7513).
4.4.Tali ipotesi sono però del tutto diverse dalla fattispecie in
esame, nella quale, come accertato dalla C.T. di II grado, il
terreno de quo, al momento del trasferimento e anche in
seguito, “presenta la destinazione come terreno verde agricolo”
nei piani urbanistici, e per il quale, e solo successivamente, su
istanza degli acquirenti, è stata ottenuta la concessione ad una
limitata edificazione, per manufatti inerenti alle esigenze agricole
della produzione locale (ai sensi della legge provinciale n.
13/1997, disciplina eccezionale limitata alla produzione locale,
volta a consentire alle cooperative di immagazzinare il raccolto
nelle proprie strutture).
4.5.Non sussiste pertanto, e non risulta altrimenti dimostrata
dalla ricorrente Agenzia delle entrate, l’esistenza, ancorché
limitata, di una concreta ed effettiva suscettibilità edificatoria

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come area agricola o di rispetto storico archeologico», ma con la

dell’area, preesistente o coeva al suo trasferimento, rilevante ai
fini della tassabilità della plusvalenza.
5. Va altresì rigettato il ricorso incidentale dei contribuenti, avendo
la Commissione di secondo grado sufficientemente motivato sul
rigetto del rimborso delle spese di giudizio di primo grado e sulla
richiesta di risarcimento del danno per dolosa condotta nel

5.1.Quanto alla compensazione delle spese da parte della
Commissione di primo grado, va dato seguito alla giurisprudenza
secondo cui la valutazione dell’opportunità della compensazione,
totale o parziale, delle spese processuali, sia nell’ipotesi di
soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di giusti
motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non
richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in
sede di legittimità, salvo l’ipotesi, non ricorrente nella fattispecie,
che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono
essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero
che, a fondamento della decisione del giudice di merito di
compensare le spese, siano addotte ragioni palesemente illogiche
e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità,
lo stesso processo formativo della volontà decisionale (fra le altre
Cass. n. 264 del 11/01/2006).
5.2.Quanto al risarcimento del danno per responsabilità
processuale aggravata, va ribadito che nel giudizio di appello
incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell’art.
96, terzo comma, c.p.c., la parte che abbia insistito
colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente
infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza
impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere
apprezzata dall’appellante in modo da evitare il gravame (Cass.
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processo.

18.11.2014 n. 24546). Situazione non ricorrente nel caso di
specie, di complessa interpretazione – in base al TUIR e alla
legge provinciale – dei presupposti per l’assoggettabilità a
tassazione di plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di terreni suscettibili di una anche limitata utilizzazione
edificatoria.

incidentale.
7. La ricorrente Agenzia delle entrate va condannata, in base al
principio di soccombenza, al pagamento delle spese, liquidate

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P.Q.M.

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Rigetta entrambi i ricorsi. Condanna l’Agenzia delle entrate al
pagamento delle spese, liquidate in €. 6.000,00 oltre spese
forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge ( (A., , ci-J12c-b .om.iz,,,,,,krou
Roma, 16/05/2017

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6. Conclusivamente vanno rigettati il ricorso principale e quello

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