Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30142 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13462/2007 proposto da:

I.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI

35, presso lo studio dell’avvocato COZZI ARIELLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato BALDASSINI Rocco giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto N. 3745 CRON. della CORTE D’APPELLO di ROMA del

30/01/2006, depositato il 09/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la corte d’appello di Roma – adita da I.L. allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR in data 2.3.1990 e definito in data 26.9.2001 dal Consiglio di Stato – con il decreto impugnato, fissata la ragionevole durata del giudizio in anni cinque, ritenuto violato il relativo termine per anni sei, ha liquidato, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale la somma di Euro 6.000,00, condannando l’Amministrazione convenuta alle spese del giudizio;

che per la cassazione di questo decreto parte attrice ha proposto ricorso, affidato a due motivi;

non ha svolto attività difensiva l’Amministrazione intimata;

che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che avendo la corte di merito rigettato l’eccezione di decadenza sollevata dall’Amministrazione, in difetto di ricorso incidentale, si è formato il giudicato interno sulla proponibilità della domanda, nonostante il contrario orientamento seguito dalle Sezioni unite di questa Corte in relazione alla distinzione del giudizio di cognizione rispetto a quello di ottemperanza (Sez. U, Sentenza n. 27348 del 24/12/2009);

che, pertanto, contraddittoriamente la corte di merito ha escluso dal computo della durata del giudizio presupposto quella relativa al giudizio di ottemperanza, pendente al momento di presentazione della domanda di equa riparazione (2005), pur avendo fatto applicazione della giurisprudenza (ora superata di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 7978 del 18/04/2005);

che è fondata, dunque, la censura relativa all’omessa considerazione della durata del giudizio di ottemperanza mentre è infondata la censura relativa al c.d. bonus, restando escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie consentano di riconoscere una somma ulteriore arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e asseritamente dovuta in considerazione dell’oggetto della controversia (Sez. 1, Sentenza n. 9411 del 21/04/2006); che cassato il decreto impugnato, può procedersi ex art. 384 c.p.c., alla decisione nel merito liquidando l’indennizzo nella misura di Euro 7.500,00, secondo la più recente giurisprudenza di questa sezione e i criteri di determinazione del danno desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2 aprile 2010 e del 6 aprile 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI C. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI C. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi di durata ultradecennale e tenuto conto della durata complessiva del giudizio presupposto di circa 15 anni;

che le spese processuali, nella misura precisata in dispositivo, seguono la soccombenza, quanto al giudizio di merito e che possono essere compensate in ragione della metà, per il parziale accoglimento del ricorso, quanto al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 7.500,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che compensa per 1/2 per il presente giudizio di legittimità e che liquida, per l’intero, in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

dispone che le spese siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile presso la struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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