Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30142 del 21/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 21/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 21/11/2018), n.30142
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14558-2017 proposto da:
MEDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50/A, presso
lo studio dell’avvocato LUCA PERTICONE, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
D.L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO
95, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PIERI NERLI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA STORCHI,
PAOLO MORA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 244/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 15 maggio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11 settembre 2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.
Fatto
RILEVATO
– che, con sentenza del 15 maggio 2017, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano, rigettava l’opposizione proposta dalla Meda S.r.l. al decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della medesima da D.L.C. e riconosceva alla medesima il credito azionato in sede monitoria relativo a retribuzioni non percepite in relazione a vari contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra le parti per lo svolgimento di mansioni di guardarobiera, operaia di sesto livello del CCNL per i pubblici esercizi;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover rigettare, in considerazione della contestazione dell’insorgenza del debito da parte della Società l’eccezione di intervenuta prescrizione presuntiva del credito dalla stessa sollevata ed altresì l’eccezione formulata in subordine di prescrizione estintiva rilevando, in considerazione del difetto di prova della stabilità del rapporto cessato il 5 giugno 2009, l’atto interruttivo della stessa di cui alla richiesta di pagamento del 15 gennaio 2014;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la D.L.;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– che, nelle more dell’adunanza camerale, la Società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, cui ha fatto seguito da parte della resistente il deposito dell’atto di accettazione del medesimo e di essi il Collegio ha dato atto nel corso dell’adunanza, disponendo per l’estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite in ragione della condotta delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018