Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30142 del 15/12/2017
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30142 Anno 2017
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA
ORDINANZA
sul ricorso 17473-2012 proposto da:
BELLINI SIRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GRAZIANO DUSI;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
–
avverso
controricorrente
la
sentenza
n.
\biuTO
COMM.TRIB.REGt-EZ.DIST.
di VERONA
75/2010
–
della
depositata il
Data pubblicazione: 15/12/2017
19/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del
21/04/2017
dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE.
R.G. 17473/12 Bellini Siro c/ Agenzia delle entrate
Ritenuto che:
Con atto notificato il 6 luglio 2012, Sirio Bellini ricorre per la
cassazione della sentenza della C.T.R. del Veneto 75/15/10 dep.
19 aprile 2010, che, su impugnazione di avvisi di accertamento
fini Iva, Irpef, Irap per gli anni dal 2001 al 2004, ha accolto
parzialmente l’appello del contribuente, riconoscendo
l’applicabilità dei benefìci del condono ex art. 9 comma 10 I.
289/2002 per le imposte relative all’anno 2001 diverse dall’Iva,
confermando nel resto il rigetto del ricorso.
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.
Considerato che:
1.
col primo motivo del ricorso si deduce violazione delle
disposizioni sul contraddítorío e omessa e insufficiente
motivazione ex art. 6 d.lgs 218/97;
2.
col secondo motivo si denunzia omessa motivazione e
violazione dell’art. 7 I. 212/2000 e art. 3 I. 241/90;
3.
col terzo motivo si deduce omessa motivazione sulla
infondatezza della pretesa erariale per mancato assolvimento
dell’onere della prova e violazione degli artt. 2697 c.c. e 21
d.P.R. 633/72;
4.
col quarto motivo si deduce omessa motivazione per
l’impossibilità di individuare la ratio decidendi della sentenza,
data la mera adesione alle argomentazioni svolte nella sentenza
di
primo
grado,
ribadendo
nel
merito
l’illegittimità
dell’accertamento.
5. Il ricorso è inammissibile.
Preliminare all’esame dei motivi di ricorso è infatti la verifica
della sua ammissibilità, espressamente contestata dall’Agenzia
R.G. 17473/12 Bellini Siro c/ Agenzia delle entrate
emessi a seguito di processo verbale della Guardia di finanza ai
delle entrate, in relazione alla tempestività della notifica del
ricorso per cassazione.
Da tale verifica risulta che la sentenza impugnata, depositata il
19 aprile 2010, è stata impugnata con ricorso per cassazione
consegnato per la spedizione con raccomandata postale il 6 luglio
2012, e quindi tardivamente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese, liquidate in C. 5.500,00 oltre spese
prenotate a debito.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.