Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30141 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, via Ronciglione

3, presso l’avv. Gullotta Fabio, che lo rappresenta e difende per

procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 44/07 della Corte di appello di Campobasso in

data 18 giugno 2007 nel procedimento iscritto al n. 170/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

dicembre 2011 dal Consigliere Relatore dott. Stefano Schirò;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Umberto

Apice, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.N. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti del Ministero della Giustizia avverso il decreto in data 18 giugno 2007, con il quale la Corte di appello di Campobasso ha condannato detto Ministero al pagamento in suo favore della somma di Euro 9.200,00 per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio civile da lui promosso davanti al Tribunale di Pescara con citazione del giugno 1986 e ancora pendente presso la Corte di cassazione alla data di presentazione del ricorso per equa riparazione (18 dicembre 2006).

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso. Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sta redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Parte ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo due motivi di ricorso, con 1 quali lamenta:

– il calcolo dell’equo indennizzo solo con riferimento al periodo eccedente la ragionevole durata della causa, e non all’intera durata del giudizio (primo motivo);

– la mancata liquidazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale (secondo morivo).

2. Il primo motivo è infondato, in quanto è vincolante per il giudice nazionale, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a) ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2005/21597; 2008/14).

Il secondo motivo è parimenti infondato, avendo la Corte di merito, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, liquidato l’indennizzo per danno non patrimoniale nella misura di Euro 9.200,00.

Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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