Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30141 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 21/11/2018), n.30141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20092/2013 proposto da:

C.T., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ELEONORA DUSE 53, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

TRAVAGLINI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO e ANTONELLA

PATTERI, giusta procura del 13/9/2013;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 720/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/05/2013, R.G.N. 1346/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con l’unico motivo di ricorso C.T. censura la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila n. 720/2013 che lo ha dichiarato decaduto dall’azione giudiziale finalizzata ad ottenere la maggiorazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13,comma 8, per superamento del termine di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato, quale dies a quo per il calcolo di tale termine, il momento di presentazione della domanda di accertamento dell’esposizione all’I.N.A.I.L. e non quello della domanda all’I.N.P.S. di riconoscimento dei benefici previdenziali.

2. L’I.N.P.S. ha depositato procura ed ha poi partecipato alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo è fondato.

1.1 La Corte territoriale, pronunciando rispetto all’eccezione di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, ha considerato, muovendo dal regime della diversa decadenza di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, la domanda presentata all’I.N.A.I.L. ed ha calcolato rispetto ad essa il triennio rilevante ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 cit..

1.2 La decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, ha il fine di stabilizzare l’assetto delle situazioni sostanziali, impedendo la proposizione della domanda giudiziale inerente a un diritto previdenziale, allorquando sia trascorso più di un triennio, da calcolarsi secondo quanto in dettaglio stabilito dalla stessa norma, rispetto alla domanda amministrativa proposta all’I.N.P.S. al fine di ottenere appunto il riconoscimento del diritto stesso.

1.3 La decadenza di cui al D.L. n. 369 del 2003, art. 47, comma 5, riguarda invece “i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici” di contribuzione riconnessi alla sola esposizione ad amianto, prevedendo la necessità di “presentare domanda alla Sede I.N.A.I.L. di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale” di attuazione dell’integrale disposto di cui al D.L. n. 369 del 2003, stesso art. 47, previsto dal successivo comma 6: pubblicato in data 17 dicembre 2004 il D.M. attuativo, il suddetto termine di 180 per la presentazione della domanda all’I.N.A.I.L. è quindi rimasto fissato al 15 giugno 2005. Tale disciplina aveva dunque il fine, diverso da quello di cui al cit. D.P.R. n. 639, art. 47, di imporre un termine finale per la rivendicazione delle pretese riguardanti i benefici riconnessi all’esposizione ad amianto sottoposte al regime di cui al D.L. n. 269 del 2003, stesso art. 47.

1.4 L’errore della Corte d’Appello è dunque palese, in quanto la decadenza ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, va calcolata con riferimento alla domanda di riconoscimento del diritto previdenziale presentata all’I.N.P.S. (Cass. 8 settembre 2015, n. 17798) e non, come ha fatto la Corte territoriale, a partire dalla domanda all’I.N.A.I.L. E’ infatti solo la decadenza di cui al D.L. 269 del 2003, art. 47 ad essere parametrata rispetto una specifica domanda all’I.N.A.I.L., prevista nel corpo della medesima disposizione: domanda che, tra l’altro, la stessa Corte d’Appello attesta essere stata proposta già in data 30.5.2005 e quindi tempestivamente rispetto allo spirare del termine (15.6.2005) per essa esclusivamente sancito.

2. Deve dunque pronunciarsi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Corte d’Appello, affinchè riesamini la causa sulla base dei corretti principi qui enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA