Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30141 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15199-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, Presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE MONTE LAMBRO SRL, in persona del suo rappresentante

legale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO

TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE MARTINI, giusta procura

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositava il 24/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PELUSO che si riporta e chiede

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato MARTINI che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La Immobiliare Monte Lambro s.r.l. contesta l’avviso liquidazione e irrogazione sanzioni relativo alla imposta di registro del contratto di acquisto di alcuni terreni in (OMISSIS). L’atto è stato registrato a imposta fissa, ritenendo applicabili i benefici previsti dalla L. n. 168 del 1982, art. 5. Di diverso avviso l’Agenzia delle Entrate, che notifica al Notaio un avviso di liquidazione per Euro 414.008,00. Il Notaio, – secondo quanto dichiara la società – ricevuto da un funzionario della Agenzia il consiglio di stipulare un atto integrativo, effettivamente roga altro atto in data (OMISSIS) con il quale si richiede l’applicazione dell’imposta di registro all’1% e delle imposte catastaria e ipotecaria in misura fissa, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3. L’Agenzia notifica alla Immobiliare il 26 gennaio 2009 un ulteriore avviso di liquidazione, con il quale, ritenuti insussistenti i presupposti sia per l’applicazione dei benefici di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5, sia quelli di cui alla L. n. 3888 del 2000, art. 3, recupera le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale per complessivi Euro 376.493,00. La società impugna l’avviso.

2.- La competente Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; proposto appello, la Commissione tributaria regionale della Toscana, osservando che la società “dichiara e prova e l’Ufficio niente contesta al riguardo, l’esistenza di un programma integrato di intervento come da atto di organizzazione del Comune di (OMISSIS)” ritiene dimostrata la sussistenza dei presupposti per le “agevolazioni di legge”. Di conseguenza accoglie l’appello, con sentenza depositata in data 24 aprile 2012. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso la società.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5. L’Agenzia permette che la società, nell’atto di appello, ha insistito solo nella tesi della tassazione in misura fissa in applicazione del beneficio di cui al cit. art. 5, e non anche nella tesi dell’applicabilità dei benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, (tassazione all’1%). La seconda e subordinata domanda è quindi da intendersi rinunciata, anche perchè il giudice di primo grado aveva motivato sulla non spettanza di entrambi i benefici. Di conseguenza laddove la CTR, con formula generica, ha ritenuto la sussistenza “dei presupposti per le agevolazioni di legge” deve intendersi che abbia fatto riferimento alle agevolazioni di cui all’art. 5. Ciò premesso, l’errore di diritto consiste nella ritenuta assimilabilità del piano di recupero ex L. n. 457 del 1998, (che è la norma richiamata dall’art. 5), al “programma integrato di intervento” che invece è previsto dalla L. n. 179 del 1992, (di molto successiva quindi alla L. n. 168 del 1982), di cui, secondo la CTR, sarebbe stata dimostrata l’esistenza. La ricorrente illustra quindi la diversità tra il piano di recupero e il programma di intervento, deducendosi che la vigenza del secondo non consente di accedere ai benefici fiscali previsti dal ci. art. 5. Con il secondo motivo, fatto valere in via gradata, si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Ove si intenda che la sentenza d’appello nella sua ambigua formulazione abbia statuito anche sulla spettanza delle agevolazioni ex art. 33, sarebbe una pronuncia viziata da ultrapetizione. I due motivi possono esaminarsi congiuntamente, posto che è necessario delineare il thema decidendum sul quale è stato reso il giudizio del giudice d’appello, in modo da chiarare a cosa esattamente si riferisca la generica affermazione “appare dimostrata l’esistenza dei presupposti per le agevolazioni di legge” e cioè quali agevolazioni e da quale legge sono previste.

I motivi sono fondati nei termini di cui appresso.

In primo luogo si osserva che la società nel controricorso deduce di avere presentato in appello una memoria illustrativa con la “chiara richiesta di applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 3”. Con ciò implicitamente si ammette che la richiesta di applicazione dell’art. 33, non era tra i motivi di appello, e quindi si tratta di un questione sulla quale si è formato il giudicato interno, dal momento che la memoria illustrativa non può ampliare il thema decidenum devoluto al giudice d’appello dai motivi, che devono essere specifici (art. 342 c.p.c). Pertanto laddove la CTR ha affermato che sussistono i presupposti per le agevolazioni di legge, deve intendersi, perchè diversamente sussisterebbe il vizio di ultrapetizione, che il giudice d’appello abbia fatto riferimento alle agevolazioni previste dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, negate dal primo giudice e oggetto di appello.

In ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici fiscali previsti dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, si osserva quanto segue.

La L. n. 168 del 1982, art. 5, (Misure fiscali per lo sviluppo dell’edilizia abitativa) dispone che “Nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purchè convenzionati, di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27 e segg., ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa. Nello stesso ambito le permute sono esenti dall’imposta sull’incremento del valore sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa”.

Detta norma subordina l’agevolazione fiscale consistente nell’applicazione, agli atti di trasferimento di immobili, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa all’esistenza di un duplice requisito. Il primo ha carattere oggettivo, costituito dall’inserimento dell’immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato. Il secondo è di natura soggettiva, rappresentato dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero.

Da questa prospettiva, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore, discende che il beneficio spetta soltanto quando si realizzano tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa e che l’agevolazione è correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto all’atto del trasferimento dell’immobile. (Cass., Sez. 5, n. 11786 del 12 maggio 2008).

La norma ha natura eccezionale, da interpretarsi restrittivamente con riferimento alla finalità perseguita dal legislatore di agevolare, sul piano tributario, lo sviluppo dell’edilizia abitativa. (Cass., 5 giugno 2013, n. 14152). Inoltre, questa Corte ha precisato (Cass. n. 8800/2010, n. 8801/2010), che il disposto normativo si richiama solo al piano particolareggiato e non anche agli standard urbanistici che continuano a permanere nella zona. Ciò nella considerazione che, spettando l’agevolazione fiscale solo in presenza di tutti i relativi indefettibili presupposti, essa non può essere riconosciuta allorquando, uno di essi, – appunto la realizzazione del piano particolareggiato – non sia più attuale, essendo venuto meno, per decorso dei termini di validità (Cass. 11786/2008, n. 17061/2010). Sulla base di tale orientamento, anche di recente questa Corte ha affermato, con pronuncia che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, che va negato il beneficio previsto dalla normativa invocata, allorquando il rogito venga stipulato dopo l’intervenuta scadenza di tale strumento urbanistico (Cass. 2399/2017; Cass. n. 8800/2010, n. 8801/2010).

Correttamente quindi l’Agenzia pone l’accento sulla differenza tra il piano di recupero ex L. n. 475 del 1978, e il programma integrato di intervento ex L. n. 179 del 1992; diversamente da quanto ritiene la CTR, la dimostrazione della esistenza del secondo non integra il presupposto per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali in questione, correlate invece al piano di recupero ex L. n. 475 del 1978.

Ciò che viene in rilievo qui non è l’esistenza di uno strumento urbanistico qualsivoglia, bensì la corretta interpretazione della norma agevolativa, che essendo di natura eccezionale non può applicarsi a ipotesi diverse da quelle in essa strettamente contemplate.

Con il terzo motivo di ricorso, in via gradata, si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33. L’agenzia deduce che per l’anno 2007 (il contratto in questione è appunto del luglio 2007) la norma è stata abrogata dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 15, abrogativo del beneficio per gli atti formati dalla entrata in vigore del decreto in poi con la eccezione delle agevolazioni agli immobili diretti all’attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, il che non è (quantomeno non è allegato) quello in questione. Con il quarto motivo si lamenta la insufficiente motivazione su un fatto decisivo, poichè la CTR ha dato per scontato, senza motivare, che la sussistenza di un programma integrato fosse sufficiente per la applicazione delle agevolazioni de quo. I motivi restano assorbiti dall’accoglimento del primo e del secondo motivo nei termini di cui sopra si è detto.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata e può decidersi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, rigettando l’originario ricorso della contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della contribuente e si liquidano come da dispositivo. Le spese del doppio grado di merito si compensano in ragione del progressivo consolidarsi della giurisprudenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della società contribuente. Condanna la società contribuente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge. Compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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