Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30141 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30141 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6946-2017 R.G. proposto da:
MARE S.R.L. (C.F./P.I.02220470419), in persona del suo
Amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE n.2, presso lo
studio dell’avvocato SCHILLACI FRANCESCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARCO CASSIANI;

– ricorrente contro
BANCA C_ARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.
(P.I.00205680408), in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PEPOLI n.4, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO COLUZZI, che lo rappresenta e
difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato STEFANO
BARBIANI;

Data pubblicazione: 14/12/2017

- resistente per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. cronol.
1451/2017 del 06/02/20n- del TRIBUNALE di RIMINI del
03/02/2017 emessa sul procedimento iscritto al n°4513/2016 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, che ha
chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il
presente regolamento.

Ritenuto che, nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
promosso dalla Mare s.r.l. a seguito della notificazione, avvenuta in
data 1° agosto 2016 da parte della Banca Carim — Cassa di Risparmio
di Rimini S.p.A., di atto di precetto per euro 1.089.110,57, oltre
interessi convenzionali, a seguito dell’inadempimento della stessa Mare
s.r.l. delle rate del mutuo fondiario stipulato tra le parti il 14 ottobre
2015, l’adito Tribunale di Rimini, con ordinanza del 6 febbraio 2017 —
rilevato che la debitrice aveva sede nel circondario del Tribunale di
Pesaro vi era sito l’immobile ipotecato a garanzia dell’anzidetto
mutuo e presso detto Tribunale era “effettivamente incardinata
procedura espropriativa immobiliare” – ha dichiarato la propria
incompetenza per territorio ed affermato quella del Tribunale di
Pesaro;
che avverso tale decisione ha proposto istanza di regolamento di
competenza la Mare s.r.1., perché sia stabilita “la competenza
territoriale del Tribunale di Rimini a conoscere della opposizione
proposta ex art. 615, 1° comma e 617 c.p.c. da Mare s.r.l.” (per aver la
banca creditrice ivi eletto domicilio) e “l’incompetenza territoriale

Ric. 2017 n. 06946 sez. M3 – ud. 30-10-2017
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partecipata del 30/10/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

funzionale dello stesso Tribunale in relazione all’esecuzione minacciata
dalla resistente Banca Carim — Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. con
il precetto opposto, dovendosi ritenere competente a conoscere della
stessa il Tribunale di Pesaro presso la cui circoscrizione ha la propria
sede legale ed i propri beni e crediti” la debitrice, “con conseguente

spese anche della fase di merito (oltre che in questa sede), in quanto
illegittimamente compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c.;
che resiste con memoria la Banca Carim — Cassa di Risparmio di
Rimini S.p.A.;
che il regolamento di competenza è stato avviato alla trattazione
camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai
sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., il quale ha concluso per il rigetto
del ricorso;
che entrambe le parti hanno depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in
forma semplificata.

Considerato, in via assorbente di ogni altro rilievo, che — come
condivisibilmente rilevato dal p.m. nelle proprie conclusioni scritte, di
seguito riportate — non «può ritenersi che la eccezione della Marè fosse
giustificata dal fatto che la individuazione del Tribunale di Rimini,
quale giudice competente per territorio a conoscere della opposizione
al precetto, avrebbe reso incontestabile la competenza di quest’ultimo
ufficio giudiziario anche rispetto alla instauranda espropriazione.
Nonostante debba ritenersi consolidato l’orientamento secondo cui, in
tema di foro relativo alla opposizione a precetto, ove il creditore, ai
sensi dell’art. 480, comma 3, c.p.c., abbia eletto il proprio domicilio in
un luogo “anomalo” rispetto a quello dell’esecuzione, il debitore, ai fini
della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione
Ric. 2017 n. 06946 sez. M3 – ud. 30-10-2017
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declaratoria di nullità del precetto opposto”, nonché rifusione delle

all’esecuzione, è vincolato al luogo del domicilio eletto dal creditore nel
precetto quand’anche questo non abbia alcun legame con quello della
esecuzione, mentre, à fini della individuazione del giudice competente
per territorio a conoscere della opposizione all’esecuzione, l’elezione di
domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per

compreso il luogo della notifica del precetto (Cass. n. 16649/2016),
deve rilevarsi come tali principi valgono esclusivamente ad individuare
il giudice competente a conoscere della opposizione a precetto ma non
anche a “vincolare” la scelta del giudice della esecuzione, che
evidentemente non potrà che essere identificato avuto riguardo al
luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione, né,
tantomeno, ad incidere sulla validità in rito del precetto»;
che tali rilievi non sono scalfiti dalle generiche e in parte
incongruenti considerazioni svolte dalla società ricorrente con la
memoria (che non coglie la portata del precedente giurisprudenziale
innanzi richiamato);
che, pertanto, è corretta la decisione del Tribunale di Rimini,
avendo la società debitrice l’immobile oggetto di procedura esecutiva
sito nel circondario del Tribunale di Pesaro, del quale ufficio
giudiziario va, dunque, ribadita la competenza territoriale;
che l’impugnazione del capo sulle spese è inammissibile per
difetto di interesse, giacché una eventuale riforma della decisione in
contrasto con il paradigma dell’art. 92 c.p.c. presupporrebbe, in ogni
caso, la posizione di parte vittoriosa della Mare s.r.1., che invece è
totalmente soccombente;
che la società ricorrente va condannata al pagamento del spese
del presente procedimento per regolamento di competenza, come

Ric. 2017 n. 06946 sez. M3 – ud. 30-10-2017
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territorio va individuata in base al possibile luogo della esecuzione,

liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55
del 2014.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e dichiara la competenza territoriale del
Tribunale di Pesaro;

giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00, per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato
art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 30 ottobre
2017.
Il Presidente

condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del

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