Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30140 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.B.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avv. MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 14.1.09,

depositato il 18/05/2009, nel procedimento n. 33/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott STEFANO SCHIRO’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.B.G. ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 18 maggio 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato detto Ministero al pagamento in suo favore della somma di Euro 650,00, per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio da lui promosso davanti al Tar Campania, limitatamente al periodo di un anno e tre mesi compreso tra il 30 gennaio 2006 (data sino alla quale gli è stato già riconosciuto l’equo indennizzo ai sensi della L. n. 89 del 2001) e il 5 aprile 2007 (data di pubblicazione della decisione del Tar Campania nel giudizio suddetto).

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo sei motivi di ricorso, con i quali lamenta:

– l’inosservanza, con vizio di motivazione, dei parametri europei ai fini della quantificazione dell’equo indennizzo (primo, secondo, terzo e quarto motivo);

– la illegittima compensazione delle spese processuali disposta dal giudice di merito (quinto e sesto motivo).

I primi quattro motivi sono fondati. Infatti la determinazione dell’indennizzo nella misura di Euro 650,00, in relazione ad un ulteriore periodo di durata non ragionevole accertato dal giudice di merito nella misura di un anno e tre mesi, è irragionevolmente inferiore alla misura calcolata in base ai parametri stabiliti dalla CEDU, come interpretati e recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte (Euro 750,000 per i primi tre anni di durata non ragionevole ed Euro 1.000,00 per ogni anno successivo; cfr. Cass. 2010/17922).

Restano assorbite le doglianze sulla disposta compensazione delle spese processuali, dovendosi comunque provvedere, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, ad una nuova liquidazione di dette spese in sede di decisione di merito.

Il ricorso merita pertanto accoglimento nei termini sopra precisati e il decreto impugnato deve essere annullato in ordine alla censura accolta. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Determinata in un anno e tre mesi la durata non ragionevole del giudizio svoltosi davanti al Tar Campania – secondo l’accertamento compiuto dalla Corte di appello, non censurato dal ricorrente, e limitatamente al periodo preso in considerazione – il parametro per indennizzare il ricorrente del danno non patrimoniale subito va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009.

Secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, a condizione che le decisioni pertinenti siano coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata.

Tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086;

2010/819). Nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere al ricorrente, in relazione ad una ulteriore durata non ragionevole di un anno e tre mesi, dopo che era stato già accertato un primo ritardo irragionevole superiore a tre anni, l’indennizzo di Euro 1.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 1.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 775,00 di cui Euro 280,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 330,00 di cui Euro 230,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore del ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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