Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30140 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 21/11/2018), n.30140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13798/2013 proposto da:

L.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBERICO II n. 13, presso lo studio dell’avvocato MARIA CECILIA

FELSANI, rappresentato e difeso dall’avvocato ISIDE B. STORACE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI

CALIULO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 976/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/12/2012 R.G.N. 336/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per inammissibilità o in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato LIDIA CARCAVALLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Genova con sentenza n. 976/2012 rigettava l’appello proposto da L.G. avverso la sentenza che aveva respinto la domanda di accertamento del suo diritto alla rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al periodo lavorativo dall’11 aprile 1978 al 31 dicembre 1992 (già certificato dall’Inail fino al 31 dicembre 1990 con provvedimento del 12 ottobre 2005) ed a quello successivo fino all’avvio dell’azione di bonifica, secondo quanto previsto dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 20 e 21, durante i quali era stato esposto all’amianto.

A fondamento della decisione la Corte d’Appello sosteneva che andasse disattesa l’eccezione riproposta dall’appellante circa l’illegittimità della revoca del 9 marzo 2009 della certificazione Inali rilasciata il 12 ottobre 2005 – con la quale l’istituto aveva dapprima riconosciuto la sua esposizione all’amianto – anzitutto perchè la certificazione di esposizione rilasciata dall’Inail indicava quali mansioni svolte dall’appellante quello di aggiustatore, mentre secondo la prospettazione del medesimo appellante le mansioni dagli svolte sarebbero state quelle di tornitore/aggiustatore. I testi escussi in giudizio avevano inoltre fatto riferimento unicamente all’attività di tornitore. In secondo luogo la Corte osservava che l’attività di autotutela costituisce una regola generale del diritto amministrativo allorchè l’ente verifichi motivi di fatto e di diritto che inficino la legittimità di un proprio provvedimento; e che essa risulta tanto più doverosa quando ne derivi per l’amministrazione il risparmio di una spesa, come previsto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 136. Appariva poi infondata la censura dell’appellante con la quale era stato osservato che una volta verificata in istruttoria la rispondenza ovvero l’analogia delle mansioni svolte dal lavoratore a quelle contemplate negli atti di indirizzo da ciò solo deriverebbe la prova dell’esposizione, con conseguente superfluità di ogni ulteriore accertamento di natura tecnico ambientale; ciò in quanto gli atti di indirizzo non assumono valenza cogente in ordine al conseguimento dei benefici previdenziali, ma servono soltanto a indirizzare l’attività accertativi dell’Inail. Era inoltre da ritenere corretta, secondo la Corte, la valutazione del tribunale che aveva parzialmente disatteso le risultanze della CTU in merito alla quantificazione della soglia di esposizione ai cui fini non basta la mera esposizione all’amianto in qualsiasi misura, ma occorre che vengano raggiunti determinati parametri di durata e di intensità che consentano di ravvisare un’esposizione qualificata. Infine dovevano essere disattese le questioni relative alla legittimità dell’atto di revoca della certificazione amministrativa atteso che la norma di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies, come introdotta dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, art. 14 – nella parte in cui prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati – poteva essere derogata dalla precedente disposizione di carattere speciale contenuta nella L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 136, che consente la revoca in ogni tempo dei provvedimenti che, come nel caso di specie, incidono sugli oneri finanziari pubblici, essendo le certificazioni dell’Inail funzionali a consentire pensionamenti anticipati o eventualmente a determinare l’aumento della misura della pensione.

Per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore con tre motivi; l’INPS resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorso deduce la violazione o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3), L. n. 257 del 1992, art. 13, L. n. 179 del 2002, art. 18, comma 8, L. n. 247 del 2007, art. 1, L. n. 326 del 2006, art. 47, L. n. 179 del 2002, art. 18, art. 2697 c.c., nonchè del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 12 marzo 2008, D.M. 27 ottobre 2004, della circolare Inail numero 90/2004; omesso rilievo della illegittimità della revoca INAIL per carenza dei presupposti ed insufficienza della motivazione dell’atto, in quanto la Corte di merito si era limitata a supporre la legittimità del provvedimento che invece era stato emesso senza alcuna verifica di diritto e tantomeno di fatto; tant’è che la Corte del merito non è stata in grado di fornire alcuna motivazione su quale fosse la inesistente contraddizione che avrebbe determinato l’annullamento d’ufficio dell’atto certificativo; la Corte aveva apoditticamente ritenuto legittimo l’atto di revoca della certificazione Inail senza accertare se fosse giustificato nei suoi presupposti di fatto di diritto.

2.- Col secondo motivo si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio discusso dalle parti ovvero un difetto di motivazione in ordine alle ragioni del rigetto delle conclusioni del CTU. Violazione del principio del contraddittorio. Erronea applicazione della formula di Verdel: devianza dai criteri di calcolo e dai protocolli usati dalla comunità scientifica per la valutazione all’esposizione ad amianto, atteso che la Corte aveva confermato la valutazione pseudo tecnica arbitrariamente operata dal tribunale in totale divergenza dalle conclusioni assunte dal CTU senza neppure rinnovare la consulenza tecnica al fine di acquisire quegli elementi di giudizio per i quali è indispensabile il possesso di determinate cognizioni specialistiche.

3.- Col terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonchè omessa insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21 nonies, in relazione ai principi della tutela dell’affidamento, come anche derivati dal diritto Europeo, e degli artt. 24 e 113 Cost., nonchè in relazione al D.M. 27 ottobre 2004. Violazione dell’art. 12 preleggi, in relazione al principio di legalità; atteso che la Corte d’Appello aveva affermato apoditticamente la legittimità dell’atto di annullamento dell’Inail del 19 marzo 2009 senza individuare la regola iuris che aveva ritenuto di enucleare allo scopo di decidere in merito alla asserita legittimità dell’atto amministrativo genetico della controversia; mentre si trattava di un atto tardivo, non emesso entro un termine ragionevole e che difettava di motivazione sull’interesse pubblico ad esso sotteso e sulla valutazione comparativa con l’interesse del signor L..

4.- I motivi di ricorso, i quali per il loro contenuto possono trattarsi unitariamente, sono infondati per le seguenti considerazioni.

5.- Va anzitutto rilevato che il primo motivo ed il secondo motivo non rispettano il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione dal momento che non riproducono nel contenuto del ricorso nè producono specificamente in allegato tutti gli atti su cui i medesimi motivi dichiarano di fondarsi.

6.- In relazione al terzo motivo, emerge anzitutto come nel corso dei giudizi di merito sia stato effettuato un accertamento delle condizioni lavorative ed esso ha condotto ad affermare l’inesistenza dei presupposti dettati dalla L. n. 257 del 1992 e succ. mod. per attribuire al ricorrente il diritto alle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto. In particolare per il mancato raggiungimento della soglia di esposizione di 100 fibre/litro ritenuta necessaria dalla costante giurisprudenza di legittimità ai sensi del D.Lgs. n. 277 del 1991.

Ciò posto, appare evidente che non possa esistere un diritto del ricorrente ad ottenere i benefici previdenziali L. n. 257 del 1992, ex art. 13, in contrasto con quanto accertato in giudizio in relazione alle reali mansioni lavorative da lui svolte, le quali erano differenti rispetto a quelle che avevano portato l’Inail a certificare, in un primo momento, in sede amministrativa, la sua esposizione all’amianto ai fini del diritto ai benefici previdenziali. E ciò perchè, secondo la giurisprudenza di questa Corte (SU n. 20164/2010) nella materia in questione sia la certificazione dell’Inail, sia i c.d. atti di indirizzo ministeriale hanno un valore puramente ricognitivo e non costitutivo di alcun diritto, potendo essere sempre disattesi dal giudice di merito nell’ambito delle relative controversie.

Tanto porta altresì a riconoscere la stessa legittimità dell’atto con il quale l’INAIL, ha in seguito revocato, in via di autotutela, la prima certificazione rilasciata al ricorrente, dal momento che essa appunto non appare costitutiva di diritti i quali nella materia de qua rientrano invece nell’ambito delle attribuzioni conferite all’INPS, nei cui confronti ha infatti agito il ricorrente per ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell’anzianità contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992.

7.- Per quanto concerne infine l’accertamento in ordine al mancato raggiungimento della soglia di esposizione necessaria per il riconoscimento del richiesto beneficio, va ricordato che si tratta di un tipico accertamento demandato al giudice del merito il quale deve ritenersi sottratto a qualsiasi sindacato in questa sede quando, come nella fattispecie, risulta scevro da vizi logici e giuridici. Ed invero la Corte d’Appello ha ampiamente motivato le ragioni che l’avevano portata a disattendere parzialmente le risultanze della CTU tenuto conto delle reali operazioni lavorative svolte dal ricorrente, individuate secondo la corretta analisi delle prove raccolte nel corso del giudizio.

8.- Per le suestese ragioni il ricorso va quindi rigettato ed il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali liquidate in dispositivo. Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3200 di cui Euro 3000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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