Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30140 del 14/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30140 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 2235-2017 proposto da:
MINERVINI GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
AGRIGENTO, 17, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
NICOLO’, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
D.E.L.F. DEBT COLLECTION E COLLECTION E DUE
DILIGENCE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
nella sua qualità di procuratore speciale di ZEUS FINANCE SRL,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA CORVISIERI 17 presso lo
NT3K11333_Iell’A v v t scaio RANL Ci PALALIKI

-tu K rappresenram

e difesa dall’avvocato OTTONE MARTELLI;

– controrícorrente –

Data pubblicazione: 14/12/2017

avverso la sentenza n. 933/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 07/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/10/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Ritenuto che, con ricorso affidato a due motivi, Gaetano

Catanzaro, pubblicata in data 7 giugno 2016, che ne dichiarava
inammissibile il gravame avverso la sentenza del Tribunale di
Castrovillari del 10 settembre 2014, la quale, a sua volta, in
accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc.
civ. proposta dalla Jupiter Asset Management s.r.1., aveva annullato
l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 18 marzo 2013 con cui era
stata dichiarata l’estinzione delle procedura esecutiva immobiliare
contro i coniugi Gaetano Minervini e Caterina Di Franco;
che resiste con controricorso la D.E.L.F. Debt Collection &
Due Diligence s.r.1., quale procuratrice speciale della Zeus Finance s.r.l.
(già Jupiter Asset Management s.r.1.);
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della
quale sia il ricorrente, che la controricorrente hanno depositato
memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
Considerato

che il ricorso è inammissibile per tardiva

proposizione (ciò esimendo il Collegio dal dover dare contezza del
contenuto delle censure) rispetto al termine semestrale di cui al vigente
art. 327 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis in quanto il giudizio
di primo grado è stato introdotto nell’anno 2013 (come si evince dallo
Ric. 2017 n. 02235 sez. M3 – ud. 30-10-2017
-2-

Minervini ha impugnato la sentenza della Corte di appello di

stesso “Svolgimento del processo” riportato nella sentenza impugnata),
dunque in epoca successiva all’entrata in vigore di detta disposizione
(modificata dalla legge n. 69 del 2009);
che, difatti, la sentenza impugnata, non notificata, è stata
pubblicata in data 7 giugno 2016, mentre il ricorso per cassazione è

distanza di ben oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza della
Corte di appello di Catanzaro, senza che possa trovare nella specie
applicazione la sospensione dei termini feriali dall’i al 31 agosto (che
opera a partire dal periodo feriale dell’anno solare 2015, a seguito della
modifica dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969 ad opera dell’art. 16,
comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 162 del 2014: tra le altre, Cass. n. 11758/2017);
che, difatti, ai sensi degli artt. 1 e 3 della citata legge n. 742 del
1969 e dell’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, la sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive,
riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all’esecuzione in
ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal
contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al
riguardo, il principio dell’apparenza, per cui il regime di impugnazione,
e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per
impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a
quo abbia dato all’azione proposta in giudizio e non in base al rito
applicabile (Cass. n. 171/2012; analogamente, tra le tante, Cass. n.
8137/2014);
che, nella specie, la natura della causa come opposizione ad
esecuzione forzata, oltre ad essere così evidenziata dallo stesso
Minervini (tra le altre, p. 2 del ricorso), è inequivocabilmente enunciata
dalla sentenza impugnata;
Ric. 2017 n. 02235 sez. M3 – ud. 30-10-2017
-3-

stato spedito per la notificazione in data 9 gennaio 2017: dunque, a

che le argomentazioni della memoria del ricorrente (sul vizio di
costituzione del giudice di primo grado, sulla dicotomia tra
opposizione all’esecuzione e quella agli atti esecutivi e sulla
sospensione feriale dei termini) non sono in grado di scalfire i rilievi
che precedono sulla tardività della proposizione dell’impugnazione di

che, come da giurisprudenza consolidata (tra le tante, Cass. n.
12995/2013), in applicazione del principio della ragionevole durata del
processo, la rilevata evidente ragione di inammissibilità del ricorso ne
impone l’immediata definizione, senza necessità di provvedere
previamente alla integrazione del contraddittorio nei confronti di
Caterina Di Franco, coniuge esecutato del Minervini;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;
che il ricorrente soccombente va condannato al pagamento, in
favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui
al d.m. n. 55 del 2014.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore
della parte controricorrente, in curo 2.800,00, per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a nonna del comma 1-bis del citato art. 13.

Ric. 2017 n. 02235 sez. M3 – ud. 30-10-2017
-4-

legittimità;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 30 ottobre

2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA