Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3014 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. II, 10/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 10/02/2010), n.3014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

BELLINI CARLO;

– ricorrente –

contro

REGIONE PIEMONTE in persona del Presidente pro tempore On. G.

E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14,

presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SCISCIOT MASSIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2004 DEL Trib. di Verbania SEDE DISTACCATA

di DOMODOSSOLA, depositata il 10/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito l’Avvocato PAFUNDI Gabriele, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorsi depositati il 9.6.03, e poi riuniti, M.G. e R.M., proponevano opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 119 di pagamento della somma di Euro 3.103,53, emessa dalla Regione Piemonte in data 31.3.03, notificata il 10.5.03, basata su verbale n. (OMISSIS) del Servizio di Vigilanza Polizia Provinciale del VCO, di accertamento d’infrazione della L.R. Piemonte n. 70 del 1996, artt. 39 e 46 nonche’ della L. n. 157 del 1992, art. 12, comma 8, art. 14, comma 5, e art. 23.

La difesa del M. escludeva l’esercizio di attivita’ venatoria, asserendo che costui si era limitato ad accompagnare il R. in una battuta di caccia, sprovvisto pero’ di mezzi idonei destinati alla caccia; di non avere apportato alcun contributo materiale o psicologico alla pretesa azione illecita del R., consistita nell’avere abbattuto due camosci quando ne potevano abbattere uno solo. La difesa del R. asseriva di avere esploso un solo colpo e di non avere percepito di avere abbattuti due camosci.

Il Tribunale di Verbania, sez. distaccata di Domodossola, con sentenza 4/04, depositata in data 10.4.04, rigettava le opposizioni e condannava gli opponenti alle spese di lite. Per la cassazione della decisione ricorre il M. esponendo due motivi:

1) difetto di motivazione in punto di violazione delle norme correlate all’esercizio abusivo dell’attivita’ venatoria;

2) violazione e falsa applicazione delle norme che regolano il concorso del M. nella violazione delle norme contestate al R..

Resiste con controricorso la Regione Piemonte.

Il ricorso e’ inammissibile attenendo nelle sue articolazioni all’apprezzamento di fatti e prove non deducibili in sede di legittimita’:

Ben vero, a norma dell’art. 360 c.p.c. il giudice di legittimita’ non ha il potere di esaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale, la correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, nel senso che puo’ ritenere sussistente il vizio di omessa o insufficiente motivazione solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obbiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto alla formazione del proprio convincimento ovvero quello di contraddittorieta’ della motivazione in ipotesi che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in maniera da non consentire l’individuazione della ratio decidendi posta a base della decisione.

Nessuna di dette ipotesi e’ riscontabile nella motivazione della sentenza impugnata, che si sottrae di conseguenza ad entrambe le suddette censure. Ben vero i fatti addebitati sono caduti nella percezione diretta dei verbalizzanti e sussistono circostanze di fatto certe, precise e concordanti che, in assenza di prova contraria, non consentono una valutazione diversa da quella proprie del giudice di merito: Ed invero, i verbalizzanti hanno potuto affermare di avere seguito le mosse dei due opponenti dal loro punto di avvistamento mediante un cannocchiale di rilevante portata, munito di lenta di ingrandimento, e di avere visto il M. e il R. procedere insieme lungo una salita, il R., alla vista di un gruppo di tre camosci, esplodeva due colpi di fucile:

nell’immediatezza notavano un camoscio cadere e rotolare a valle e un altro accasciarsi sul posto morto all’istante, mentre il terzo si dava alla fuga.

Vero e’ che il M. era privo di armi, ma lo stesso non si limito’ a seguire il R. durante l’esercizio di caccia, bensi’ aiuto’ materialmente il R. al trasporto di uno dei due camosci abbattuti e ad eviscerarlo, come precisato in verbale di constatazione del fatto illecito.

Orbene, la posizione del M. trova la sua collocazione giuridica nella L. n. 689 del 1981, art. 5 sul concorso di persone nella violazione amministrativa, espressamente richiamata nella normativa generale sull’esercizio dell’attivita’ venatoria, e tale norma espressamente stabilisce che, in tal caso, ciascuna di esse soggiace alla sanzione prevista per il fatto illecito commesso, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge: non si rilevano ne’ sono state dedotte circostanze di fatto che esentino il M. dalla relativa responsabilita’.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.200, 00, di cui Euro 200.00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori, come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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