Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3014 del 07/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 07/02/2020), n.3014
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32470-2018 proposto da:
P.F.P., PA.PA., P.P., in
proprio e nella qualità di legali rappresentanti della Associazione
Professionale denominata STUDIO AVV. ATTILIO P. – ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE TRA GLI AVVOCATI P.P. PA.PA. E
P.F.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI
MONSERRATO 34, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DI FOGGIA,
rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO PAOLO PIANESE;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3093/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA
ROSARIA MARIA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;
La CTR della Campania, con sentenza n. 3093/13/2018, depositata il 4.4.2018 rigettava l’appello proposto da Pa.Pa., P.P. e P.F. avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Napoli che aveva rigettato il ricorso dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento notificati loro in proprio e nella qualità di rappresentanti di una associazione professionale tra avvocati con cui veniva determinato nei loro confronti un maggior reddito. Avverso la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’avviso di accertamento era sottoscritto da un soggetto non validamente delegato.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la CTR motivato le ragioni per cui aveva ritenuto valida la delega prodotta nel giudizio cioè l’ordine di servizio n. 26/14.
3. Le censure sono suscettibili di trattazione unitaria. Esse sono fondate nei limiti che si vanno a precisare.
3.1. Deve rilevarsi che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento non è una delega di funzioni, da attribuire solo ad un dirigente, ma solo una delega di firma (Cass., 8814/2019). In caso di delega di “firma” l’atto firmato dal delegato, pur essendo certamente frutto dell’attività decisionale di quest’ultimo, resta formalmente imputato all’organo delegante, senza nessuna alterazione dell’ordine delle competenze (Cass., 6113/2005).
Con una recente pronuncia questa Corte (Cass., 29 marzo 2019, n. 8814; Cass., 19 aprile 2019, n. 11013), pur modificando il proprio orientamento (Cass., 22803/2015) in tema di delega di firma ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ritenendo irrilevante la mancata indicazione del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega (essendo sufficiente l’indicazione della qualifica rivestita), ha però ribadito che, in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell’avviso, incombe sulla amministrazione fornire la prova della sussistenza di tali requisiti in capo al sottoscrittore (cfr. paragrafo 9 della motivazione). L’Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta, quindi, con onere della prova a suo carico (anche per il principio di vicinanza alla prova ex Cass., 2 dicembre 2015, n. 24492), a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell’avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale (Cass., 14626/2000; Cass., 14195/2000; Cass., 17044/2013; Cass., 12781/2016; Cass., 14942/2013; cass. 18758/2014; Cass., 19742/2012; Cass., 332/2016; Cass., 12781/2016; Cass., 14877/2016; Cass., 15781/2017; Cass., 5200/2018). Nella specie, dalla trascrizione della delega contenuta nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza si evince che il capo team che ha firmato l’avviso non è indicato nella stessa. Irrilevante è la disposizione di servizio n. 25/2013 successiva all’avviso di accertamento impugnato.
3.2. Sussiste il difetto di motivazione.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 7 aprile 2014, n. 8053), hanno chiarito che, ai fini della configurabilità del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quale riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, l’omesso esame deve riferirsi a fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, tale cioè, ove esaminato, da determinare un esito diverso della controversia.
La CTR non ha dato conto di aver esaminato le censure relative alla mancanza dei nominativi dei sottoscrittori dalla delega prodotta nel giudizio cioè l’ordine di servizio n. 26/14 ed in particolare non ha rilevato che il capo team che ha sottoscritto l’avviso diretto all’associazione professionale non era indicato nella delega. A tanto provvederà il giudice di rinvio.
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio della causa per nuovo esame alla CTR della Campania che, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020