Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3014 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3014 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 13653-2016 proposto da:
I.C.B. S.N.C. IMPRESA COSTRUZIONI BRUGNOLI DI
BRUGNOLI GIULIANO E FABIO, in persona dei legali
rappresentanti p.t., nonché FABIO BRUGNOLI, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO n.212, presso lo
studio dell’avvocato GIANLORENZO MARINUCCI, che li
rappresenta e difende;

– ricorrenti contro
FALLIMENTO I.C.B. S.N.C. Impresa Costruzioni Brugnoli di
Brugnoli Giuliano e Fabio (RI. della società 00968150573), in persona
del curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CANDIA n.121, presso lo studio dell’avvocato STEFANO
CRUCIANI, rappresentato e difeso dall’ avvocato, LUCA CONTI;

U

c

Data pubblicazione: 07/02/2018

.

- controricorrente contro
MORI S.R.L.;

– intimatk_

ROMA, depositata il 02/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.

Ric. 2016 n. 13653 sez. M1 – ud. 24-10-2017
-2-

avverso la sentenza n. 6709/2015 della CORTE D’APPELLO di

R.G.n. 13653/ 2016
Ordinanza
Rilevato che:
Con sentenza depositata il 2/12/2015, la Corte d’appello di Roma ha respinto il
reclamo di ICB snc Impresa Costruzioni Bugnoli e di Brugnoli Fabio e Brugnoli
Giuliano in proprio quali soci illimitatamente responsabili, avverso la sentenza
di fallimento della società.

fatture emesse tra il 31/10/08 ed il 18/5/09, per euro 14355,42 per
prestazioni di manutenzione ad una perforatrice e sulle fatture emesse tra il
6/7/2010 ed il 31/1/2011, per ulteriori euro 7740,00, crediti non contestati;
che, al di là dell’accertamento effettivo del credito della Mori(ammessa
comunque al passivo per euro 119.161,33) vi erano i protesti; che risultava
dalla relazione ex art.33 legge fall. del curatore che la società nel 2012 aveva
subito la rescissione in danno per gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori, aveva
licenziato i lavoratori e cessato le posizioni Inps; che vi erano cause pendenti
quasi tutte passive di opposizioni a decreto ingiuntivo ed iniziative cautelari;
che dopo il 23/1/2013, erano stati eseguiti sul c/c solo un versamento in
contanti il 16/7/2013 per euro 1750,00 ed uno del 23/1/2014, per euro
400,00, a fronte dell’ultima fattura incassata del 28/9/2012, per euro 194.000,
emessa nei confronti di Anas.
Secondo il Tribunale, pertanto, era evidente il quadro di dissesto della società,
al di là dei crediti da riscuotere, il più rilevante dei quali era quello verso l’Anas,
nei cui confronti pendeva una lite attiva, e dalla CTU resa in detto giudizio
risultava il riconoscimento del credito di ICB di euro 63917,38, a fronte di
credito Anas di 122.117,24.
La Curatela aveva accertato passivo di euro 209.000,00 di crediti ammessi in
via definitiva a cui aggiungere euro 368.000,00 ammessi con riserva, di talchè,
anche a ritenere lo sbilancio tra attivo e passivo, nel caso non era sostenibile
una prognosi di sufficienza dell’attivo.
Ricorrono ICB ed il socio Fabio Brugnoli, sulla base di due mezzi.
Si difende con controricorso il Fallimento.
Ambedue le parti hanno depositato memoria.

La Corte del merito ha rilevato che il credito della Mori srl era fondato su

Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della
motivazione semplificata.
Considerato che:
Col primo mezzo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli
artt.15 e 5 legge fall. ed il vizio di motivazione; sostengono che l’unico credito
presunto è di euro 22.000,00, da cui la violazione dell’art.15 legge fall.; che la
Corte del merito ha omesso di considerare la contestazione di tutte le fatture

società non aveva mai chiesto il pagamento delle fatture false; che la Corte di
merito ha ritenuto lo stato di insolvenza a prescindere dall’indagine effettiva
dell’esistenza dei crediti, mentre non ha applicato lo stesso principio per il
credito vantato da ICB, non ha dato rilievo all’eccezione di mancanza di
affidabilità della doc. della Mori; non ha considerato che vi era un unico
protesto documentato dalla Mori, risalente nel tempo, per euro 4647,58.
Col secondo, si dolgono, sotto il profilo dei vizi ex art.360 nn.3 e 5 c.p.c. del
ritenuto stato di insolvenza, per avere la Corte desunto detto stato dal passivo
accertato, criterio che è da ritenersi non condivisibile, nel caso di fallimento
chiesto da un solo creditore; sostengono che dalla relazione ex art.33 legge
fall. si desume la non sussistenza dello stato di insolvenza; si dolgono della
mancata valutazione del fatto decisivo della concessione ai sigg. Brugnoli di
mutuo, somma oggi a disposizione del Fallimento; che è fuorviante è il
richiamo ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo; che vi è stata l’omessa
valutazione delle risultanze dello stato passivo del fallimento, nonché dei crediti
risultanti dai documenti prodotti e dalla CTU resa nella causa con l’Anas e che
non ha tenuto nel debito conto il fatto che la contabilità della società era per
legge in forma semplificata.
La prima parte del primo motivo è manifestamente infondata, atteso che per la
soglia minima di indebitamento per la dichiarazione di fallimento non si ha
riguardo al solo ammontare del credito del creditore istante, ma, come dispone
chiaramente l’ultimo comma dell’art.15 legge fa Il., all’«ammontare complessivo
dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria
prefallimentare».
Nella restante parte, il primo motivo va valutato insieme al secondo motivo, in

della Mori ed in particolare l’addebito di falsità di quella del 2012; che detta

quanto strettamente collegato a questo, e le censure nel complesso presentano
profili di inammissibilità ed infondatezza.
La Corte del merito, premesso che la ricorrente aveva fatto valere nel reclamo
l’insussistenza dello stato di insolvenza, contestando la pretesa del creditore
istante e la insussistenza degli altri indici di insolvenza, ha ritenuto che erano
incontestate, quanto alle prestazioni ed ai crediti, le fatture emesse dalla Mori
tra il 31/10/08 ed il 18/5/09 e di quelle del periodo dal 6/7/2010 al 31/1/2011,

«al di là dell’accertamento dell’effettiva misura del credito della Mori».
In questa ottica, ai fini della valutazione dell’insolvenza, la Corte del merito ha
dato conto degli esiti della relazione del Curatore ex art.33 legge fall., ha
valutato quanto risultante dalla CTU disposta nel giudizio tra la ICB e l’Anas,
per concludere motivatamente per la sussistenza dello stato di dissesto, e si è
anche riferita agli esiti dello stato passivo, a riprova della correttezza della
conclusione già raggiunta.
Ciò posto, si deve rilevare che, per la gran parte, il secondo motivo è inteso a
dare una diversa lettura della relazione del Curatore, risolvendosi nella critica
del ragionamento logico posto dal Giudice del merito a base della decisione, e
quindi nella richiesta di una diversa valutazione dei fatti, ipotesi integrante vizio
motivazionale non più proponibile a norma dell’art6.360 n.5 cod. proc. civ.
novellati, che qui trova applicazione (in tal senso, vedi Sez.U. 8053/2014).
Quanto al riferimento agli esiti dello stato passivo, che peraltro la Corte
d’appello ha operato a fini rafforzativi del proprio convincimento, lo stesso è in
ogni caso corretto, atteso che,conne ritenuto nella pronuncia 9760 del 2011,
nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la sussistenza
dello stato di insolvenza può essere correttamente desunta anche dalle
risultanze dello stato passivo.
Resta pertanto assorbita la doglianza di cui alla seconda parte del primo
motivo, relativa alla ritenuta non contestazione delle fatture della Mori, dato
che la stessa Corte d’appello ha ritenuto integrato lo stato di insolvenza, anche
a prescindere dalla misura del credito della Mori.
Resta infine da evidenziare che ove fatta valere nel reclamo la questione della
legittimazione del creditore istante, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto

ed è poi passata a valutare gli altri indici del dissesto della ICB, considerandoli

prospettare detto profilo come vizio processuale ex art.360 n.4 c.p.c. ed
indicare come e con quale atto avesse sottoposto alla Corte d’appello detta
specifica questione, atteso che dalla pronuncia impugnata risulta che ICB si era
doluta solo del ritenuto stato di insolvenza.
Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, in data 24 ottobre 2017

La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti alle sp se, liquidate in euro
_6100,00, di cui euro 100,00 per esborsi
tfpesé ffttriè ed agtessori di

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