Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3014 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 3014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19128/2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. già SERTI SICILIA S.P.A., Agente della

Riscossione della Provincia di Palermo, C.F. (OMISSIS), P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA, 19,

presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ACCURSIO GALLO, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., COMUNE DI PALERMO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 376/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, emessa il 15/12/2014 e depositata il

30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 376/25/15, depositata il 30 gennaio 2015, non notificata, la CTR della Sicilia ha rigettato l’appello proposto nei confronti del sig. M.P., da Riscossione Sicilia S.p.A. (già SERIT S.p.A.) nel contraddittorio anche con il Comune di Palermo, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Palermo, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, avverso avviso d’intimazione di pagamento per TOSAP relativa all’anno 2007, per omessa notifica della cartella di pagamento quale atto prodromico. Avverso la pronuncia della CTR l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Il contribuente ed il Comune di Palermo, intimati, non hanno svolto difese.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere, secondo la ricorrente, la pronuncia impugnata omesso di rilevare che la notifica della cartella era avvenuta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, donde la non necessità della spedizione di ulteriore raccomandata, perfezionandosi la notifica con il compimento del termine previsto per l’affissione all’albo pretorio del Comune dell’avviso di deposito.

Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni: a) per difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato riprodotto il contenuto della relata quanto all’impossibilità di consegna dell’atto al destinatario, al fine di porre la Corte in condizione di esercitare il sindacato richiesto (cfr. Cass. sez. 5, 30 marzo 2016, n. 6136; Cass. sez. 1, 20 luglio 2015, n. 15137; Cass. sez. 5, 28 gennaio 2010, n. 1818), verificando se effettivamente nella fattispecie si verteva in ipotesi di irreperibilità assoluta, che legittimava la notifica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), ovvero in ipotesi d’irreperibilità relativa, che avrebbe richiesto il compimento delle formalità ex art. 140 c.p.c., in relazione alle quali la CTR ha ritenuto la nullità della notifica per mancanza della raccomandata informativa seguita al deposito dell’atto presso la casa comunale; b) non è stata neppure oggetto di specifica censura l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui sull’avviso di ricevimento si rilevava un crocesegno sulla casella n. 4 – portiere, al quale quindi l’atto, in mancanza del destinatario e di altre persone idonee a riceverlo, dovrebbe intendersi consegnato, affermazione incompatibile con la tesi dell’irreperibilità assoluta che avrebbe legittimato la notifica della cartella ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla va statuito in ordine alle spese, non avendo svolto difese le parti intimate.

Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di legge, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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