Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30138 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30138 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 24257-2016 proposto da:

META ELVIRA TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE
PANACCIONE;
– ricorrente nonchè contro
EQUITALIA SUD SPA, DI MEO MARTINA, TASCA LUIGI,
PONTONE GUIDO, SILVESTRI PINA.;
– intimati avverso la sentenza n. 530/2016 del TRIBUNALE di CASSINO,
depositata il 21/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/10/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Data pubblicazione: 14/12/2017

Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico, articolato, motivo,
Elvira Teresa Meta ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cassino,
in data 21 aprile 2016, che ne rigettava l’opposizione ex art. 617,
secondo comma, cod. proc. civ., con cui si contestava la validità della
notificazione dell’avviso di vendita (e in via derivata gli atti successivi

dal creditore Equitalia Sud S.p.A. (già Equitalia Getti S.p.A.) in danno
di Lucia Martiniello Flore, madre e dante causa della stessa Meta, e
all’esito della quale erano stati aggiudicatari degli immobili staggiti
Martina Di Meo, Guido Pontone e Pina Silvestri,
che gli intimati Equitalia Sud S.p.A., Martina Di Meo, Luigi
Tasca, Guido Pontone e Pina Silvestri non hanno svolto attività
difensiva in questa sede,
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata al difensore della ricorrente, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.

Considerato che, con l’unico articolato motivo, è denunciata
violazione e falsa applicazione degli articoli: 60 d.P.R. n. 600 del 1973;
140, 156 e 159 cod. proc. civ.; 48 disp. att. cod. proc. civ.; 78 d.P.R. n.
602 del 1973; 4 della legge n. 890 del 1982, per aver dapprima il G.E. e,
poi, il Tribunale erroneamente ritenuto valida la notifica effettuata ai
sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 e non già in forza
dell’art. 140 cod. proc. civ., avendo, inoltre, l’ufficiale della riscossione
omesso di affiggere avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla
porta dell’abitazione del destinatario” e non essendo “ben chiaro con
quali modalità l’incaricato della notifica abbia raggiunto” l’abitazione
del destinatario, là dove, poi, l’avviso di ricevimento della
Ric. 2016 n. 24257 sez. M3 – ud. 30-10-2017
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della procedura) nell’ambito della esecuzione immobiliare intrapresa

raccomandata era “privo di data”, avendo essa Meta proposto querela
di falso avverso detto avviso, oltre che avverso la distinta di “posta
raccomandate n. 1 del 26 novembre 2010”;
che il motivo, in tutta la sua articolazione, è inammissibile;
che la ricorrente, oltre a rivolgere buona parte delle censure

Tribunale (quale unico atto rilevante ai fini della presente
impugnazione), anzitutto non coglie appieno la ratio decidendi della
sentenza impugnata, la quale, lungi dal ritenere che la notifica degli
avvisi di vendita immobiliare sia stata effettuata da Equitalia ai sensi
dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, afferma espressamente che la
stessa è avvenuta in base all’art. 140 cod. proc. civ., per la temporanea
irreperibilità del destinatario;
che, per il resto, avendo il giudice del merito accertato la
regolarità della notificazione nelle forme del citato art. 140 cod. proc.
civ. (avviso di deposito regolarmente affisso alla porta della abitazione
della debitrice, successivo deposito presso la casa comunale di
residenza e spedizione tramite raccomandata), né avendo la Meta
avanzato alcuna censura avverso la declaratoria di inammissibilità della
proposta querela di falso, le ulteriori doglianze criticano
l’apprezzamento di circostanze di fatto valutate dal Tribunale (ciò che
esclude la configurabilità del vizio revocatorio ai sensi del n. 4 dell’art.
395 cod. proc. civ.: tra le altre, Cass. n. 4893/2016), contrapponendo
ad esso quella di parte ricorrente, senza peraltro addurre alcun vizio di
omesso esame di fatto decisivo scrutinabile ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ. (v. Cass., S.U., n. 8053/2014);
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non
occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio
di legittimità in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.
Ric. 2016 n. 24257 sez. M3 – ud. 30-10-2017
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avverso il provvedimento del G.E. e non contro la sentenza del

PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V1-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 30 ottobre
2017.
Il Presidente
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pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato

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