Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30137 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 9.3.09,

depositato il 23/03/2009, nel procedimento n. 3950/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO SCHIRO’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.F. ricorre per cassazione, sulla base di dieci motivi, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 23 marzo 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato detto Ministero al pagamento in suo favore della somma di Euro 7.500,00, pari ad Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio da lui promosso davanti al Tar Campania con ricorso del 2 luglio 1990 e ancora non definito alla data di presentazione del ricorso per equa riparazione (24 giugno 2008). Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo dieci motivi di ricorso, con i quali lamenta:

– l’inosservanza, con vizio di motivazione, dei parametri europei ai fini della quantificazione dell’equo indennizzo (motivi da uno a quattro);

– l’insufficiente liquidazione delle spese processuali, con vizio di motivazione, per erronea applicazione delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione, anzichè i giudizi ordinari dinanzi alla Corte d’appello, senza tener conto dei parametri CEDU e dei criteri seguiti dalla Corte di cassazione e disattendendo i minimi tariffari e la nota spese depositata, (motivi da cinque a dieci).

I primi quattro motivi sono fondati. Infatti la determinazione dell’indennizzo nella misura di Euro 500,00 per anno di ritardo è irragionevolmente inferiore a quella calcolata in base ai parametri stabiliti dalla CEDU, come interpretati e recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte (Euro 750,000 per i primi tre anni di durata non ragionevole ed Euro 1.000,00 per ogni anno successivo;

cfr. Cass. 2010/17922).

Restano assorbite le doglianze sui criteri di liquidazione delle spese processuali, dovendosi comunque provvedere, in conseguenza dell’accoglimento dei primi quattro motivi, ad una nuova liquidazione di dette spese in sede di decisione di merito.

Il ricorso merita pertanto accoglimento nei termini sopra precisati e il decreto impugnato deve essere annullato in ordine alla censura accolta. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Determinata in quindici anni la durata non ragionevole del giudizio svoltosi davanti al Tar Campania – secondo l’accertamento compiuto dalla Corte di appello, non censurato dal ricorrente -, va considerato che, in ordine al criterio per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto, la CEDU, in due decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130).

Nel caso di specie – considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi al Tar Lazio oltre i limiti ragionevoli di durata, tenuto altresì conto, in particolare e secondo quanto risulta dal decreto impugnato, del mancato deposito, nel giudizio presupposto, di istanze sollecitatorie di parte – al ricorrente va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 9.000,00 con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 9.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 525,00 di cui Euro 425,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore del ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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